Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41163 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 17 gennaio 2011 e depositala il in pari data, il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ha riconosciuto la continuazione tra il delitto di furto aggravato e i delitti di rapina e di porto illegale di arma comune da sparo, oggetto delle sentenze del medesimo Tribunale, 13 gennaio 2003 (irrevocabile dal 31 gennaio 2003) e 14 aprile 2003 (irrevocabile dal 30 maggio 2003), di applicazione delle pena su richiesta pronunciate a carico di I.G.; ha determinato la pena complessiva in un anno, dieci mesi di reclusione e seicento Euro di multa e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

2. – Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data del 21 gennaio 2001, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, deducendo che il condannato, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato delle succitate sentenze, aveva perpetrato, il 27 ottobre 2007, una rapina per la quale aveva riportato condanna a pena detentiva, giusta sentenza della Corte di appello di Napoli 15 dicembre 2008 (irrevocabile dal 26 giugno 2009).

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 10 marzo 2011, rileva ad adiuvandum: il ricorso è fondato; il condannato ha commesso nel quinquennio di riferimento una rapina per cui ha riportato condanna alla pena della reclusione di cinque anni, dieci mesi e della multa in mille Euro.

4. – Il ricorso è fondato.

Ricorre la ipotesi della revoca obbligatoria, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena illegittimamente elargita dal giudice della esecuzione, in dipendenza della condanna a pena detentiva riportata dal condannato per delitto commesso nel quinquennio di riferimento.

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, che elimina, e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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