Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7804 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. La Immobiliare MG s.r.l. propone ricorso per cassazione, basato su un articolato motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Bologna menzionato in epigrafe, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè contraddittorietà e erroneità manifesta della motivazione, carenza o apparenza della motivazione. La ricorrente censura la pronuncia della Corte bolognese laddove ha affermato di non disporre nulla sulle spese "attesa la mancata costituzione in giudizio del Ministero convenuto che non ha dunque proposto alcuna domanda volta a contrastare l’accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente" e ritiene che la Corte sia incorsa in una omessa pronuncia o comunque in una motivazione del tutto contraddittoria di un implicito provvedimento di compensazione delle spese.

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

CHE:

3. Il ricorso è fondato non trovando la pronuncia sulle spese alcuna logica motivazione nella mera constatazione della non costituzione in giudizio del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato relativamente al regolamento delle spese processuali e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873,00, di cui 50,00 per spese, 450,00 per onorari e 373,00 per diritti e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 400,00 oltre 100,00 Euro per spese.

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