Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7803 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. L.B. e M.G. propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, deducendo violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 90-91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4-5-6, in relazione alla violazione, da parte della liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte di appello di Roma, dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali applicabili alla controversia.

Lamentano inoltre la liquidazione unitaria delle spese processuali nonostante i ricorsi, proposti separatamente, siano stati riuniti solo in camera di consiglio dopo la discussione.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

che:

La liquidazione compiuta dalla Corte di appello non viola le tariffe del D.M. n. 127 del 2004 e pertanto il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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