Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7802 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. M.S. e P.M. propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, deducendo violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 90-91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4-5-6, in relazione alla violazione, nella liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte di appello, dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali applicabili alla controversia. Lamentano inoltre la liquidazione unitaria delle spese processuali nonostante i ricorsi, proposti separatamente, siano stati riuniti solo in camera di consiglio dopo la discussione.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

che:

il ricorso è infondato e va respinto in quanto la liquidazione della Corte di appello rispetta i minimi tabellari (complessivi 873,00 Euro, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 50,00 per spese) anche tenendo conto della proposizione separata dei due ricorsi e della successiva riunione.

Nessuna statuizione va adottata quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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