Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7801 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. C.V. propone ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, fondato su un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 90-91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1-5. Il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari inderogabili di cui al D.M. citato.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

che:

il ricorso va accolto in quanto la liquidazione della Corte di appello delle spese processuali è al di sotto dei minimi tariffari e va rideterminata in Euro 873,00 (di cui Euro 50,00 per spese, Euro 378,00 per competenze e Euro 445,00 per onorari). Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di merito che ridetermina in complessivi Euro 873,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 378,00 per competenze e Euro 445,00 per onorari, condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari con distrazione per entrambi i gradi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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