Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- M.R., sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 15.6.2010 del tribunale di Potenza che dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto, datato 26.5.2010, del Presidente della sezione penale del tribunale di Cuneo che, a sua volta, disponeva il non inoltro di due missive inviate dal M. a tale P. S. per il possibile contenuto dei messaggi in codice allo stato sconosciuti.

-2- Quattro i motivi a sostegno del ricorso: a) violazione del diritto di difesa per non essere motivato il provvedimento presidenziale con la conseguente impossibilità dell’interessato a redigere motivi nell’atto di reclamo che pur tuttavia delegava la redazione dei predetti ai difensori contestualmente nominati e non avvertiti del procedimento se non a provvedimento presidenziale già emesso; b) nullità dell’ordinanza impugnata emessa senza il preventivo contraddittorio tra le parti da espletarsi nell’udienza appositamente disciplinata dall’art. 71 richiamato dall’ult. cpv. dell’art. 14 ter ord. pen.; c) errata applicazione dell’art. 666 c.p.p., come richiamato dall’art. 18 ter comma 6 ord. Pen., per aver demandato l’interessato, con l’atto di reclamo ai propri difensori, non avvertiti, la redazione dei motivi che non potevano ritenersi dover essere contestuali al predetto atto,, pena la violazione del diritto di difesa come costituzionalmente previsto; d) abnormità dell’ordinanza impugnata perchè il controllo della corrispondenza, avvenuto il 12.5.2010, è stato operato senza la preventiva autorizzazione giudiziale, per essere scaduto il precedente 9.5 il termine indicato dal provvedimento limitativo della corrispondenza.

-3- Il ricorso merita accoglimento per la preliminare ed assorbente ragione dell’omessa informazione – non risultante dagli atti – del provvedimento nella sua completezza al detenuto perchè ne potesse apprendere le motivazioni e proporre quindi, cognita causa, un reclamo ragionato. L’aver poi demandato la redazione dei motivi ai difensori,che nel termine previsto dall’art. 14 ter ord. pen., non li hanno redatti e depositati, non ha alcun rilievo ai fini della decisione in difetto del presupposto costituito dalla conoscenza da parte dell’interessato della motivazione del provvedimento presidenziale che ha disposto il non inoltro della corrispondenza al destinatario.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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