Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7800 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. B.F. propone ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Perugia menzionato in epigrafe, deducendo violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5. Lamenta il ricorrente la liquidazione globale delle spese del giudizio di merito che non consente di comprendere in quali parti la nota spese sia stata disattesa e ritiene in ogni caso la violazione dei minimi tariffari.

2. Si difende con controricorso il Ministero e propone a sua volta ricorso incidentale articolato su due motivi: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. Il Ministero si richiama alla sentenza n. 21840/09 di questa Corte rilevando che, pur sussistendo nella specie importanti fattori "riduttivi" dell’univocità dei presupposti per la liquidazione dell’equa riparazione (quali la complessità della controversia, la proposizione della domanda introduttiva dopo 3-4 anni dai fatti, lo scontato esito negativo), la Corte di merito non li ha presi in considerazione e ha liquidato per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole la somma di 1.000,00 Euro invece di liquidare 750 euro almeno per i primi tre anni di durata eccessiva del procedimento; b) la violazione e falsa applicazione della L. legge n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e dell’art. 92 c.p.c., e l’omessa motivazione con riferimento, in entrambi i profili del motivo di ricorso, alla condanna alle spese pur in presenza della prevalente soccombenza del ricorrente.

Motivi della decisione

che:

3. I ricorsi vanno pregiudizialmente riuniti.

4. Il ricorso principale è fondato dato che la liquidazione complessiva delle spese non rispetta i minimi indicati dalle tariffe allegate al D.M. n. 127 del 2004 che, secondo i criteri adottati da questa Corte, per una controversia di valore inferiore a Euro 5.200,00 deve comportare almeno una liquidazione complessiva di Euro 873,00 (di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 50,00 per spese).

5. I motivi di ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica.

Essi si limitano sostanzialmente a contestare le valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello perugina indicando pretesi fattori di riduzione, che di per sè non hanno alcuna univoca incidenza nella determinazione della ragionevole durata del processo, o a richiedere una diversa attribuzione del carico delle spese che sono state motivatamente compensate per metà in ragione della maggior richiesta di liquidazione.

6. Le spese del giudizio di cassazione devono essere interamente compensate in considerazione della modestia della rettifica relativa alle spese del giudizio di merito (da 1/2 di 750,00 Euro a 1/2 di 873,00 Euro e cioè 61.5 Euro di differenza).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi accoglie il ricorso principale rideterminando in 873,00 Euro complessivi le spese del giudizio di merito da porre, in misura pari alla metà, a carico del Ministero della Giustizia, con distrazione a favore dell’avv.to Ferdinando Emilio Abbate dichiaratosi antistatario. Rigetta il ricorso incidentale e compensa interamente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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