Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7799 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. B.E. e L.A. propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, deducendo violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5, 6. Lamentano le ricorrenti la liquidazione unitaria delle spese processuali nonostante i ricorsi, proposti separatamente, siano stati riuniti solo in camera di consiglio dopo la discussione.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

che:

Il ricorso è infondato in quanto la liquidazione della Corte di appello, sia pure contenuta in Euro 1244.92 complessivi (di cui 44.92 per spese), rientra nei limiti dei minimi tariffari se si attribuisce un valore di 750 Euro agli onorari (600 per la fase antecedente la udienza di discussione) e di 452 Euro ai diritti, compatibilmente alla natura meramente ripetitiva dei due ricorsi (che rende plausibile una liquidazione per ognuna delle parti di 226 Euro di competenze).

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *