T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9806

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor N.G. ha impugnato il provvedimento (del quale è stato altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui (per delle riscontrate "note di introversione") lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 5.10.2011, il Collegio – non intendendo discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto, con riferimento alla medesima fattispecie, il Consiglio di Stato: che, nel concedere al G. l’invocata tutela cautelare, ha ritenuto che il cennato provvedimento fosse viziato di eccesso di potere per contraddittorietà (avuto riguardo al contrasto tra il giudizio di inidoneità di cui è causa e quello, di segno diametralmente opposto, espresso – a breve distanza di tempo dal primo – dallo stesso organo preposto agli accertamenti sanitari dei soggetti interessati all’ingresso nell’Arma) – non può, a sua volta, che ritenere fondata (pur ravvisando giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) la proposta azione impugnatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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