Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Roma, decidendo sulla impugnazione avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone in data 28.4.2011, ha disposto la immediata liberazione di C.P. per la ritenuta insussistenza delle ragioni cautelari in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative e altro.

Avverso detta pronunzia ricorre il C. lamentando, con una unico complesso motivo difetto di motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e violazione della legge penale non emergendo ragione alcuna per ritenere sussistenti, come invece ha ritenuto il Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato.

Il ricorso per Cassazione è giustificato sotto il profilo dell’interesse ad agire dell’art. 314 c.p.p., presupponendo l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione che il provvedimento che ha disposto la misura cautelare sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero gravi indizi di colpevolezza.

2. – Il ricorso è fondato.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 8, (v. Cass. Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003 dep. 21.1.2004 rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

Nella ordinanza impugnata si affronta espressamente il motivo di riesame avanzato dalla difesa del C. sotto il profilo della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza; si ritiene sussistente un quadro indiziario sufficiente alla giustificazione della misura cautelare personale circa i reati ascritti (associazione per delinquere e truffa) esclusivamente su una testimonianza, resa da P.S., su un unico episodio rispetto ai quattro contestati all’imputato, tutti concernenti visite mediche effettuate dallo stesso su presunte vittime di sinistro.

Ebbene, dalla testimonianza in parola, è possibile evincere che il C., tenuto nella sua qualità di medico ad effettuare la visita per verificare l’adesione della integrità fisica occorsa alla testimone, non effettuò nessuna visita, limitandosi a chiedere alla P. se avesse subito o meno un incidente; nè richiese compenso alcuno per la prestazione non resa. Da questi unici elementi, peraltro equivoci, è palesemente illogico desumere la compartecipazione del medico alla truffa assicurativa, e in particolare, la consapevolezza dello stesso della falsità dei sinistri denunciati e della insussistenza dei danni subiti dalle presunte vittime; cosicchè l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

3. – Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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