Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7797 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. la ricorrente B.A. propone ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, deducendo: a) violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (con le modifiche apportate dalla L. 19 dicembre 1949, n. 957) nonchè del D.M. 9 aprile 2004, n. 127; b) omessa e/o insufficiente motivazione del decreto impugnato in relazione alla determinazione delle spese del giudizio; c) violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (con le modifiche apportate dalla L. 19 dicembre 1949, n. 957) nonchè del D.M. 9 aprile 2004, n. 127, art. 14. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello ha operato una liquidazione riduttiva e globale delle spese processuali derogando ai minimi previsti nelle tariffe professionali di cui al citato D.M. e non ha motivato l’eliminazione o la riduzione delle voci sottoposte con la nota spese. Inoltre lamenta che la Corte di appello ha omesso nella determinazione delle spese del giudizio il rimborso delle spese generali.

2. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

che:

1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica.

2. Essi sono infondati perchè la liquidazione della Corte, pari a Euro 900,00 si rivela di poco superiore alla somma dei minimi tariffari applicati da questa Corte per una controversia di valore inferiore a Euro 5.200,100 che è pari, nel complesso a Euro 873,00 (Euro 445,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti, oltre a Euro 50,00 per spese). La mancata indicazione delle spese generali non pregiudica il diritto della ricorrente data la loro spettanza per legge.

3. Nessuna statuizione va adottata quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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