Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale distrettuale della Libertà di Bologna ha confermato la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 9.5.2011 di applicazione al prevenuto della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e lesione. Avverso detta pronunzia ricorre il prevenuto contestando in un’unica censura vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nonchè inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, svolgendo una critica nel merito circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 8, (v. Cass. Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003 dep. 21.1.2004 rv 227110).

Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il giudice ha esposto un ragionamento coerente, completo e privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata ricostruzione dei fatti e conseguentemente respingendo l’alternativa versione prospettata dal prevenuto, in particolare valorizzando gli elementi istruttori costituiti dalle versioni rese dalle parti offese, dettagliate, intrinsecamente consistenti, coerenti l’una rispetto all’altra, e come tali ritenute idonee dal giudice a fondare il libero convincimento sulla ricostruzione del fatto.

Invece, nel ricorso pur dichiarandosi macroscopici vizi motivazionali, ci si limita a prospettare una alternativa versione del fatto, offrendola inammissibilmente ad un giudizio di merito come tale inibito in sede di legittimità.

Pertanto, risultano manifestamente infondate le conseguenti censure sulla violazione o erronea applicazione delle legge processuale penale.

3. – Ne discende, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000. 4. – Poichè a questa pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto, deve conseguentemente disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario per i provvedimenti di cui al comma 1 bis della citata norma.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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