Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7795 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

che:

1. I ricorrenti C.L.A., M., C. e M. propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo che il giudice di appello: a) ha liquidato le spese processuali senza tenere conto, e senza dare alcuna motivazione in merito, del fatto che il ricorso era stato proposto da più parti e quindi violando gli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’art. 5 n. 4 delle tariffe professionali ( D.M. 8 aprile 2004), che prevede l’aumento del 20% per ogni parte ulteriore alla prima, b) ha disatteso la nota spese depositata senza fornire alcuna motivazione delle voci eliminate o ridotte. I ricorrenti deducono, a questo proposito, la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.;

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

che:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica.

4. I motivi di ricorso vanno accolti in quanto la liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte di appello ha violato i minimi tariffari e va pertanto rideterminata nella misura indicata in dispositivo. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1.440,00 di cui Euro 490,00 per onorari, Euro 900,00 per diritti e Euro 50,00 per spese, condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 400,00 di cui Euro 150,00 per spese con distrazione per entrambi i gradi a favore del procuratore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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