T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente, in forza alla M.I.A.T.M., di stanza in Malta, impugna, in via strumentale all’accertamento del proprio diritto di credito, la nota del 20 maggio 2003 con la quale il Ministero della Difesa gli ha negato la corresponsione della indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, 2° comma, legge 78/1983 in relazione al servizio prestato in qualità di ufficiale dell’aeronautica militare, facente parte degli equipaggi fissi di volo, pronto impiego SAR e Cmbat Ready, dal 15/2/1981 al 23 marzo 1992 e presso il 15° Storno, 84° Centro SAR di stanza in Brindisi, nonché dal 24 marzo 1992 al 18 luglio 1996 presso il 15° Storno, 615^ squadriglia collegamenti e soccorso di stanza in Ciampino.

Egli si duole della mancata corresponsione dell’indennità supplementare di aerosoccorso.

L’amministrazione ha respinto l’istanza in quanto, a suo dire, il ricorrente sarebbe privo dei due presupposti di fatto e di diritto previsti dall’art. 9 della L. n. 78/1983, vale a dire il brevetto di aerosoccorritore e lo svolgimento della specifica attività di aerosoccorritore.

L’interessato deduce un unico, articolato motivo di ricorso per violazione degli artt. 9, legge 78/1983, 3, 36 e 98 Costituzione nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

il Legislatore non ha inteso privilegiare la struttura organizzativa nell’ambito della quale l’attività di aerosoccorso è svolta bensì la funzione in sé e per sé considerata, a ragione del suo elevato contenuto specialistico;

la norma invocata "giunge a determinare la spettanza del beneficio indipendentemente dal possesso del brevetto, riconducendola solo all’appartenenza di centri o nuclei che si occupino del soccorso, sulla base della verifica delle operazioni o esercitazioni effettivamente svolte";

le strutture presso le quali è stato prestato il servizio svolgono istituzionalmente attività di aerosoccorso.

Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura di Stato che ha depositato memoria difensiva in data 12 luglio 2011.

All’udienza del 19 ottobre 2011, il difensore del ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

Alla stressa udienza, la causa stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza amministrativa – cui questa Sezione aderisce – è assolutamente univoca nel ritenere che, ai fini della spettanza dell’indennità per l’attività di aerosoccorso prevista per il personale militare dall’art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983 n. 78 non è sufficiente l’effettivo esercizio di detta attività, comunque ed ovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura che l’Amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito non essendo sufficiente una generica assegnazione in servizio presso un Ente SAR (cfr.: C.d.s. sez. IV, 6/6/2008, n. 2701; 28/6/2007, n. 3809; 24/6/2002, n. 3419).

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito (con orientamento ormai consolidato: per tutte, sentenza n. 6631/2007) che l’unica struttura individuata come strumento operativo per l’aerosoccorso è il Centro di sopravvivenza e aerosoccorritori di Furbara (struttura presso la quale il ricorrente non ha svolto servizio).

Va rimarcato, al riguardo, che la peculiarità dei compiti che distinguono la condizione militare nelle sue articolazioni non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo.

Come anticipato, per la percezione dell’indennità di aerosoccorso non basta una generica assegnazione in servizio presso un Ente SAR (come invece consta nella fattispecie), bensì occorre che vi sia stata una effettiva partecipazione ad esercitazioni o operazioni, circostanza, questa, che risulta peraltro anche non sufficientemente provata per il periodo in discussione: ed invero, il ricorrente per un verso si è limitato ad indicare genericamente i periodi di servizio prestato presso enti SAR; per l’altro, ha ritenuto che potesse discendere, automaticamente, dal servizio colà prestato il proprio diritto a percepire l’indennità di aerosoccorso.

La domanda, pertanto, oltre ad essere stata solo genericamente supportata in ordine al contenuto, alle caratteristiche ed alle modalità del servizio prestato, riguarda prestazioni effettuate presso strutture non individuate espressamente come strumenti operativi per l’aerosoccorso.

Va soggiunto, a cagione della ulteriore infondatezza della pretesa attorea, che:

l’indennità supplementare di aerosoccorso non è cumulabile con l’indennità supplementare di pronto intervento aereo, trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità, mentre, in contrario avviso, si verrebbe a realizzare una doppia corresponsione di compensi per la medesima attività (C.d.s. Sez. IV, 1° marzo 2006, n. 1006; Sez. IV, 6 marzo 2006, nn. 11571186; Sez. IV, 23 marzo 2006, nn. 15121514; v. conforme Sez. III, 16 ottobre 2001, n. 162);

tale interpretazione degli articoli 6, 9, 13 e 17 della legge n. 78 del 1983 è stata affermata da altre decisioni del Consiglio di Stato, sempre orientate in senso negativo in materia di cumulo di indennità per il personale militare;

più in particolare, è stato escluso che l’indennità richiesta possa essere cumulata con quella di aeronavigazione (cfr, fra tutte, C.d.s. sez. IV, n. 714/1999 e n. 1157 del 2006 con cui è stato negato il cumulo dell’indennità d’impiego operativo di base con quella di aeronavigazione a mente del combinato disposto dell’art. 16 della legge n. 187 del 1976 e dell’art. 17 della legge n. 78 del 1983);

sempre il Consiglio di Stato ha chiarito (sentenza n. 6628/2007) che l’indennità richiesta non si può cumulare con quella prevista per equipaggi fissi di volo.

Il ricorrente è pilota, assegnato agli equipaggi fissi di volo (cfr. stato di servizio); egli, pertanto, percepisce le corrispondenti indennità non cumulabili, come sopra detto, con il beneficio richiesto.

In conclusione, considerato che:

il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che l’indennità spetta soltanto con riferimento a quelle strutture formalmente individuate con atto dell’amministrazione come deputate a svolgere l’attività di aerosoccorso;

sempre il Consiglio di Stato ha precisato che solo Furbara è struttura formalmente individuata con atto dell’amministrazione come deputate a svolgere l’attività di aerosoccorso;

il ricorrente non ha prestato servizio a Furbara;

lo stesso ricorrente non ha dimostrato di avere partecipato a talune specifiche esercitazioni di aerosoccorso;

per le ragioni che precedono, il ricorso in esame va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giustizia che si liquidano in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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