Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7794 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. I ricorrenti R. e B.S., B. A. e A.A.M. propongono ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo che il giudice di appello: a) ha liquidato le spese processuali senza tenere conto, e senza dare alcuna motivazione in merito, del fatto che il ricorso era stato proposto da più parti e quindi violando gli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’art. 5 n. 4 delle tariffe professionali ( D.M. 8 aprile 2004), che prevede l’aumento del 20% per ogni parte ulteriore alla prima, b) ha disatteso la nota spese depositata senza fornire alcuna motivazione delle voci eliminate o ridotte. I ricorrenti deducono a questo proposito la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.;

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

che:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica.

4. I motivi di ricorso sono infondati dato che il ricorso è stato presentato unitariamente dagli odierni ricorrenti anche davanti la Corte di appello di Roma e la liquidazione complessiva di onorari e diritti in Euro 1.050, nel suo complesso, non viola i minimi tariffari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 230,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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