Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7793 Concorrenza sleale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 1 giugno 2004 la spa Linea Pelle ed Anteprima Trend Selection Srl convenivano davanti al Tribunale di Milano la Srl Pitti Immagine in persona del suo legale rappresentante dottor N. R., nonchè quest’ultimo personalmente. Chiedevano che i convenuti venissero condannati al risarcimento del danno conseguito alla concorrenza sleale posta in essere nei confronti di esse attrici. Lamentavano altresì dichiarazioni a loro dire denigratorie rese dal Dottor N. nel corso di una intervista televisiva e ravvisata la natura diffamatoria delle medesime chiedevano che il Tribunale condannasse i convenuti solidalmente al pagamento di una somma a titolo di riparazione della L. n. 47 del 1948, ex art. 121, dando i conseguenti provvedimenti di rettifica ai sensi della medesima legge. Resisteva la Pitti eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva relativamente alle domande risalenti alla pretesa diffamazione. Il Dottor N. si costituiva sollevando eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze in relazione al predetto illecito diffamatorio.

Quanto all’illecito concorrenziale le due attrici lamentavano che la Pitti ed il suo legale rappresentante avevano dolosamente organizzato nei giorni 24 e 25 marzo del 2004 a (OMISSIS), nelle vicinanze della concomitante fiera di Anteprima ed in diretta concorrenza con questa, dunque, la fiera Modapelle interessante il medesimo settore commerciale di pertinenza di essere attrici.

Sostenevano peraltro che la data della manifestazione e la tradizionale sede in Firenze, originariamente prescelta erano state a bella posta mutate, ed allo scopo di pervenire al suddetto risultato illecito i convenuti avevano omesso di richiedere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa regionale. I convenuti inoltre avevano predisposto nella zona della fiera Anteprima un servizio di navette contraddistinto dalla scritta Modapelle ed un servizio di informazioni con l’intento di stornare i visitatori dalla fiera Anteprima e di convogliarvi verso quella da essi realizzata.

Precisavano ancora che i due convenuti avevano inserito nel proprio sito elettronico un elenco di importanti società del settore facendole apparire in modo fraudolento come espositori nella imminente fiera Modapelle, così da richiamare per l’appunto la clientela ancora una volta stornandola dalla concomitante fiera Anteprima.

Tutte le parti convenute resistevano.

Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per territorio relativamente alla domanda riguardante il preteso illecito diffamatorio nei confronti del Dottor N. e rigettava le altre domande proposte dalle attrici fondate sulla pretesa attività di concorrenza sleale.

Proponevano appello le attrici e la Corte di Milano lo respingeva confermando la sentenza di primo grado.

Per quel che riguarda la presente fase di legittimità e dunque quanto alle domande relative alla fattispecie di cui all’art. 2598 c.c., nn. 2 e 3, la Corte di merito, condividendo il principio di diritto richiamato tanto dal giudice di primo grado quanto dalle appellanti ovvero la sufficienza per il delinearsi dell’illecito in questione della potenzialità lesiva dei fatti allegati a sostegno della domanda, escludeva l’idoneità della condotta accertata ad arrecare un pregiudizio, specifico ovvero generico, alle attrici.

Esaminava in proposito le condotte di Pitti indicate dalle attrici come, per l’appunto, potenzialmente idonee a determinare un pregiudizio e per ciascuna di esse negava il predetto carattere.

Ricorrono per cassazione Linea Pelle S.p.A. nonchè Anteprima S.r.l. con atto articolato su tre motivi.

Resistono con controricorso Pitti Immagine S.r.l. e N. R..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del loro atto i ricorrenti lamentano la motivazione omessa, insufficiente o contradditoria circa un fatto decisivo della causa dal quale sarebbe derivata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 21, commi 1 e 2, ed infine dell’articolo due comma uno lettera a del D.Lgs. n. 145 del 2000.

Sostengono che l’indicazione nel sito Internet di Pitti Immagine o della lista degli espositori sono circostanze mal valutate dalla Corte d’appello. Questa infatti a pagina 12 afferma che tali espositori erano "pacificamente" invitati e la mancanza della effettiva partecipazione alla manifestazione di Pitti non poteva essere considerata indice della idoneità di detta lista di pretesi espositori potenziali a perturbare il mercato e la concorrenza.

Invece, secondo i ricorrenti, non è stato pacifico in causa che l’indicazione nel sito internet di Pitti abbia fatto riferimento ai soli invitati e non ai partecipi effettivi alla manifestazione.

Il motivo quindi rileva che da tale erronea indicazione di circostanza pacifica che tale non è, la corte di merito è pervenuta ad una impostazione del suo esame illogica e contraddittoria.

2. Con il secondo motivo che in quanto connesso al primo va esaminato congiuntamente, ricorrenti lamentano l’omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo innanzi esposto , dell’asserita diversità degli espositori e dell’intero quadro promozionale conseguente dal quale sarebbe derivata anche la violazione dell’art. 2598 c.c, n. 3, con riferimento alla L. Lombardia n. 30 del 2002, art. 1. 2.a. Osserva il collegio che la Corte di merito nel valutare una lista di ditte espositrici compilata prima della esposizione ha ritenuto, del tutto ragionevolmente, che essa fosse una lista di invitati ad esporre. Pertanto, ancorchè si possa convenire che l’uso del termine "pacifico" è stato utilizzato in maniera atecnica, e dunque non per indicare una circostanza che nel dibattito processuale è risultata non controversa, ma piuttosto, in modo che può definirsi di uso popolare, per indicare una circostanza che il giudice di merito ha ritenuto certa, la osservazione in questione non è affatto contraddittoria. Il promotore di una manifestazione del genere di cui si tratta invita, ed eventualmente ottiene anche l’adesione, imprenditori ad esporre, quindi pubblicizza siffatto invito. La circostanza che taluni degli invitati non partecipino effettivamente alla manifestazione non può essere ritenuta, tout court, dimostrazione di un intento illecito ancorchè essa, attingendo ad una finalità pubblicitaria, possa ritenersi elogiativa, e dunque, anche, secondo gli usi del commercio, esagerata( vedi per qualche riferimento Cass. n. 6080 del 2004). E’, conclusivamente, del tutto condivisibile l’affermazione del giudice del merito secondo il quale la circostanza non è probatoria della potenzialità lesiva illecita e dunque nella caratura del comportamento complessivamente tenuto dall’organizzatore di una manifestazione.

Non sussiste dunque la lamentata violazione principi che governano la prova nel processo civile, e non sussistono f nemmeno le ulteriori violazioni di legge lamentate. In particolare, è il caso di precisare, il fatto che lo spostamento della manifestazione ModaPelle sia stato preceduto da regolare autorizzazione, ammesso che ciò possa può rendere amministrativamente irregolare la medesima, non integra un’illecito concorrenziale.

La violazione di una regola pubblicistica organizzativa dell’attività commerciale, infatti, oltre a possedere una sua propria autonomia giuridica, cosicchè essa sussiste indipendentemente dal fatto che possa essere preparatoria di illecito concorrenziale, ma soprattutto non costituisce il presupposto della configurabilità di quest’ultimo. Lo storno di clientela a mezzo di manifestazione di mercato dolosamente posta al traino di quella del concorrente non necessita affatto dunque, per sussistere, di un antecedente irregolarità amministrativa.

2.b. Oltre a ciò, ritiene il collegio di osservare, la concorrenza è competizione per la conquista del mercato, ovviamente "a danno" del concorrente. Dunque in linea di principio la lesività illecita di una operazione di concorrenza basata sulla contrapposizione di una manifestazione fieristica a quella del concorrente, non può essere dedotta solo dal fatto che per l’appunto tale, contrapposizione viene ricercata e perseguita. Occorrendo in ogni caso l’elemento di aggressione dell’altrui avviamento, mediante l’impedimento dell’altrui altrettanto libero esplicarsi di analoga pretesa di affermazione nel mercato. Elemento che, in modo logico e coerente, il giudice del merito ha ritenuto di non poter desumere dalla circostanza di fatto in sè considerata.

2.c I motivi sono infondati nella parte in cui allegano le menzionate violazioni di legge ed inammissibili laddove per sostenere il predetto assunto propongono giudice di legittimità di riesaminare i fatti della causa, accertati, si è detto, con motivazione adeguata, dal giudice del merito.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su un fatto decisivo del giudizio ovvero sulla valutazione compiuta dal giudice del merito circa la pericolosità concorrenziale del posizionamento dei pulmini navetta contraddistinti dalla scritta Modapelle, anche nei pressi del padiglione fieristico dove si svolgeva la manifestazione di Anteprima.

3.a. Il motivo è inammissibile giacchè tenta di riesaminare la circostanza che invece è stata valutata particolarmente dal giudice di secondo grado (pagina 14), il quale ha accettato anzitutto il posizionamento dei pulmini navetta (come avvenuto presso la stazione ferroviaria centrale ovvero in piazza (OMISSIS) oltre che nei pressi del padiglione fieristico dove si svolgeva la manifestazione di Anteprima. Tale servizio il giudice del merito ha ritenuto idoneo ad avvantaggiare logisticamente la stessa Anteprima giacchè, si deve imprendere, esso poteva servire tanto ai visitatori dell’una quarto dell’altra manifestazione.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la motivazione omessa o insufficiente relativamente al punto decisivo riguardante la potenzialità del danno nel futuro e sulla immagine della azienda, con riferimento alle dichiarazioni diffamatorie del Napoleoni.

4.a. Il motivo è infondato. Ogni questione risalente alla pretesa natura diffamatoria , pertanto dannosa, delle dichiarazioni suddette, era estranea alla vicenda esaminata dalla sentenza in esame, giacchè in proposito è stata affermata la competenza del giudice fiorentino.

Alla Corte di Milano rimaneva dunque di valutare l’illecito concorrenziale in quanto tale. Tanto il giudice stesso ha fatto.

5. Il ricorso deve essere rigettato. I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 4200,00 di cui Euro 4000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012

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