T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorso in epigrafe, originariamente proposto da tutti i ricorrenti come sopra elencati, reca il petitum pure in epigrafe specificato.

Dai medesimi ricorrenti è stata depositata istanza di fissazione d’udienza in data 06/12/95 e, in data 09/12/96, istanza di prelievo.

L’Amministrazione si è costituita, e ha depositato documenti e due memorie.

In esito ad avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2005, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni, i ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. hanno depositato in data 3 maggio 2010 istanza, a firma congiunta a quella del difensore, di fissazione della udienza di discussione.

In data 20 luglio 2011 i medesimi ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. hanno depositato una memoria.

Nell’udienza di merito del 5 ottobre 2011 il difensore dei suddetti ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. ha dichiarato l’interesse alla decisione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo e dell’articolo 82, comma 2, dello stesso codice.

Nella medesima udienza del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

2. – Va preliminarmente dichiarata la perenzione del ricorso – ai sensi del citato articolo 1, comma 3, dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo e dell’articolo 82, comma 2, dello stesso codice – quanto ai ricorrenti diversi da quelli che, tramite il difensore, hanno dichiarato in udienza interesse alla decisione ai sensi delle disposizioni testé citate.

Infatti soltanto i ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. risultano aver espresso la necessaria dichiarazione di interesse.

3. – Nel merito il ricorso va rigettato.

I ricorrenti, dipendenti della intimata AUSL inquadrati al nono livello, sollevano questione di costituzionalità – lamentando la violazione degli articoli 3, comma 1, 36, comma 1, 97, comma 1, della Costituzione – dell’art. 18, comma 2 bis (aggiunto dall’art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successivamente disapplicato nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità ai sensi dell’allegato B al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in applicazione del quale essi sono stati inquadrati in una fascia economica inferiore rispetto a quella in cui, in applicazione del medesimo articolo 18, comma 2 bis, è stato invece inquadrato il personale della superiore posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario.

La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni:

– i ricorrenti, sino alla data di adozione della contestata delibera, erano inquadrati al nono livello; e dunque si differenziavano dai colleghi inquadrati nel superiore decimo livello;

– i cennati livelli corrispondevano a posizioni di lavoro differenziate quanto a requisiti di accesso, responsabilità, mansioni, trattamento economico;

– la disposizione di cui si deduce l’incostituzionalità costituisce puntuale applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall’art. 1, lett. q), della leggedelega 23 ottobre 1992, n. 421; il quale, nel voler evitare – in presenza di indubbie differenze di carriera e di anzianità tra i lavoratori interessati dalla riforma – repentine e forzate equiparazioni, è anch’esso espressione coerente (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 605/1987) dei canoni costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza;

– la conformità al dettato costituzionale della contestata disposizione è ulteriormente confermata dalla sua espressa previsione della possibilità – per i soggetti della fascia inferiore – di conseguire la fascia retributiva superiore a seguito di giudizio di idoneità (cfr. Tar Lazio, Sez. 1^ bis, n. 1991/2005).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 6.000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile, e vanno dunque poste, in solido, a carico dei suddetti ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C..

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale così decide:

– dichiara il ricorso in epigrafe estinto per perenzione quanto ai ricorrenti diversi da M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C.;

– rigetta il medesimo ricorso quanto ai citati ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C..

Condanna i suddetti ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C., in solido, al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 6.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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