Cassazione civile anno 2005 n. 1743 Tutela possessoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 maggio 1998 il Pretore di Taranto rigettava la domanda proposta da G. L. nei confronti di F. C. volta alla tutela del possesso di una rampa di accesso al proprio fondo in contrada Lame,agro di Lizzano, ristretta dal convenuto,proprietario del terreno confinante,mediante eliminazione della massicciata al vertice nord-est,del lato nord di tale fondo,sulla quale il convenuto aveva realizzato una recinzione con paletti in cemento precompresso;della banchina della strada comunale "Serramare" nella parte fronteggiante il fondo del convenuto,il quale aveva illegittimamente incorporato tale zona,ove era situata una conduttura idrica di proprietà della ricorrente,mediante recinzione.
Con la stessa sentenza il Pretore,accogliendo la riconvenzionale del resistente,aveva condannato la controparte a rimuovere le tubazioni costituenti detta condotta idrica.
Proposto gravame dalla L.,con sentenza del 26 luglio 2001 il Tribunale di Taranto lo rigettava condannando l’appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione G. L. sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso F. C. il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l’incidentale condizionato,in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia,in riferimento all’art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cc, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria.
Osserva la ricorrente che i giudici del merito nell’escludere lo spoglio non avevano considerato che elemento di prova pacifico della sussistenza dello stesso era il comunque accertato restringimento della rampa di accesso giacchè,una volta verificata la modificazione dello stato dei luoghi era irrilevante la residua possibilità di un diverso modo di esercizio del possesso attraverso una fascia marginale non incorporata dal C..
Ed in ogni caso, in via subordinata o alternativa,si sarebbe dovuto individuare nella condotta di controparte quanto meno la molestia possessoria, domanda proposta con il ricorso introduttivo e comunque implicitamente contenuta nell’azione di spoglio. La doglianza non può essere accolta. Nel disattendere il gravame di merito con il quale l’attuale ricorrente, per quanto concerneva l’eliminazione della massicciata della rampa di accesso al suo fondo, sottolineava che la circostanza era stata constatata in sede di ispezione dei luoghi e confermata anche dai testi addotti dal C., aggiungendo che era stata erroneamente esclusa la configurabilità di uno spoglio o molestia nell’arbitraria recinzione del fondo medesimo operata dallo stesso C. mediante la collocazione di paletti in cemento precompresso posti a 50 cm dal vigneto, in quanto era stato travisato lo stato dei luoghi confondendo le colture in atto nei terreni dei litiganti,ha affermato il Tribunale:
Quanto al primo aspetto era agevole replicare che il primo giudice aveva ritenuto non provato il fatto relativo alla utilizzazione da parte della L. di quella parte della carreggiata recintata dal convenuto, rilevando nel contempo che la restante parte della rampa consentiva agevolmente il passaggio anche con mezzi meccanici, tal che, in assenza di prova di una attività corrispondente all’esercizio del diritto di servitù di passaggio sul bene altrui,il capo della domanda in esame era stato correttamente respinto, con conseguente conferma della pronuncia di prime cure, non avendo l’attuale ricorrente formulato sul punto specifiche censure.
Sul secondo aspetto ha rilevato il giudice d’appello che il Pretore, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, aveva accertato che l’originaria linea di confine (di fatto) tra i due fondi non era stata alterata mediante la recinzione con paletti in cemento precompresso. Del resto, ad avviso di quel giudice, la doglianza espressa dalla L. riguardava essenzialmente l’aver il C. provveduto autonomamente a recingere il proprio fondo, mentre la dedotta impossibilità da parte della medesima di attendere alla coltivazione del proprio vigneto a ridosso della recinzione, o meglio, l’esistenza di una situazione possessoria da parte della stessa su parte del fondo confinante di proprietà del C. per la coltivazione del vigneto, non solo non era provata, ma era stata smentita dal teste Vagali il quale aveva riferito che tale recinzione aveva sostanzialmente sostituito il preesistente muro di confine, irrilevante ai fini della decisione si rivelava quindi l’errore in cui era incorso il primo giudice nell’indicare non tanto la distanza tra la recinzione e le coltivazioni esistenti sul fondo dell’attuale ricorrente, quanto la natura di tali colture.
Ebbene, posto che per costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. N. 10819/2001) non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso (principio affermato in relazione alla costruzione di un muro comportante riduzione di un’area destinata a servitù di passaggio,senza,che però ne risultasse impedito il transito anche veicolare), non è chi non veda come, con apprezzamento di fatto non solo completo ed esauriente ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e come tale insindacabile nell’attuale sede, il Tribunale tarantino ha escluso la individuazione nella condotta del C.,con riferimento alla rampa di accesso al fondo, le caratteristiche dello spoglio o della molestia possessoria.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce,sempre in riferimento all’art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 1168 e 2697 cc, dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa,insufficiente e o contraddittoria motivazione.
Lamenta la ricorrente che nel ritenere non tutelabile con l’azione di spoglio il possesso relativo alle tubazioni per irrigare,in quanto esercitato per mera altrui tolleranza, il giudice d’appello, nonostante il posizionamento delle medesime avesse il carattere della stabilità e non quello della transitorietà e saltuarietà, non abbia spiegato il perchè dovesse darsi credito alle deposizione contraddittorie dei testi V. e Z. anzichè a quelle più precise e concordanti di B. S., di M. G. e di M. C.
Rileva altresì che il Tribunale avrebbe disatteso in materia di sussistenza degli atti di tolleranza il principio secondo cui, dimostrata dallo spogliato la sussistenza del possesso, incombe a chi contesta tale sussistenza la dimostrazione della esistenza della tolleranza. La censura non ha pregio.
Ha affermato il giudice d’appello che il primo giudice aveva ritenuto saltuaria e di limitata portata l’utilizzazione stagionale da parte della L. di quella parte di suolo del C. su cui venivano collocate le tubazioni "fuori terra" presumendo pertanto che l’attività fosse avvenuta con altrui tolleranza (art. 1144 cc) motivando tale conclusione con le deposizioni testimoniali di V., D. P. e Z., tal che,in assenza di censure sul punto,il relativo motivo di gravame doveva essere respinto.
Ebbene è evidente che la ricorrente non può in questa sede proporre doglianze la cui mancata prospettazione con il gravame di merito aveva dato luogo al rigetto dell’impugnazione, rigetto di cui del resto la L. non ha mostrato di dolersi nella presente fase del giudizio.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso principale va respinto, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, espressamente enunciato come condizionato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico della ricorrente principale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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