Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41048 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il g.u.p. del Tribunale di Pistoia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C. L., di cui il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio per il delitto di estorsione continuata a danno di F.G.. A fondamento di tale decisione veniva posto un giudizio di sostanziale inattendibilità della parte offesa.

Avverso tale statuizione la Procura della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, il P.M. ricorrente afferma che sussiste la prova del reato ascritto al C. e che le discrepanze ravvisate dal g.u.p. nelle dichiarazioni della parte offesa hanno rilievo secondario e ogni volta che le stesse sono state contestate ne è stata fornita un’adeguata giustificazione.

Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio.

Questa Corte ha ripetutamente precisato che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, bensì solo nei casi in cui non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione (Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Rv. 245464).

Del resto, la previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il g.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma 3, che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Si conferma, dunque, che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009 Rv. 244202; v. pure Sez. 2, Sentenza n. 14034 del 18/03/2008 Rv. 239514; Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 11/11/2008 Rv. 242222).

Nella specie la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in ordine alla sostanziale superfluità del dibattimento, nè esclude che il materiale probatorio raccolto possa evolversi in senso favorevole alla pubblica accusa. Essa contiene, piuttosto, una accurata ricostruzione delle numerose contraddizioni in cui è caduto la parte offesa F.G., delle quali viene analiticamente sottolineata anche la gravità. Posto che le deposizioni della parte offesa costituiscono, allo stato degli atti, la chiave di volta dell’impianto accusatorio, il g.u.p. è quindi pervenuto ad un giudizio di merito di sostanziale innocenza dell’imputato, quantomeno per la contraddittorietà delle prove assunte a suo carico, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. Tale valutazione prescinde tuttavia dalla possibilità che nel corso del dibattimento possano emergere elementi di riscontro delle dichiarazioni del F. o che le evidenziate contraddizioni trovino una plausibile giustificazione.

Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati si deve quindi concludere che la sentenza impugnata non evidenzia l’esistenza dei presupposti occorrenti per la pronuncia di non luogo a procedere e, pertanto, le censure del P.M. circa il vizio di motivazione sono fondate. Il provvedimento deve essere, quindi, annullato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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