T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, dipendenti della intimata AUSL inquadrati al nono livello, sollevano questione di costituzionalità – lamentando la violazione degli articoli 3, comma 1, 36, comma 1, 97, comma 1, della Costituzione – dell’art. 18, comma 2 bis (aggiunto dall’art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successivamente disapplicato nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità ai sensi dell’allegato B al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in applicazione del quale essi sono stati inquadrati in una fascia economica inferiore rispetto a quella in cui, in applicazione del medesimo articolo 18, comma 2 bis, è stato invece inquadrato il personale della superiore posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario.

La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni:

– i ricorrenti, sino alla data di adozione della contestata delibera, erano inquadrati al nono livello; e dunque si differenziavano dai colleghi inquadrati nel superiore decimo livello;

– i cennati livelli corrispondevano a posizioni di lavoro differenziate quanto a requisiti di accesso, responsabilità, mansioni, trattamento economico;

– la disposizione di cui si deduce l’incostituzionalità costituisce puntuale applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall’art. 1, lett. q), della leggedelega 23 ottobre 1992, n. 421; il quale, nel voler evitare – in presenza di indubbie differenze di carriera e di anzianità tra i lavoratori interessati dalla riforma – repentine e forzate equiparazioni, è anch’esso espressione coerente (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 605/1987) dei canoni costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza;

– la conformità al dettato costituzionale della contestata disposizione è ulteriormente confermata dalla sua espressa previsione della possibilità – per i soggetti della fascia inferiore – di conseguire la fascia retributiva superiore a seguito di giudizio di idoneità (cfr. Tar Lazio, Sez. 1^ bis, n. 1991/2005).

Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese, non essendovi costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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