Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7790 Correzione della sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha respinto l’appello con cui il sig. B. R. si era doluto che la sentenza del Giudice di pace del luogo, con cui la Telecom Italia s.p.a. era stata condannata al pagamento in suo favore di Euro 343,49 oltre IVA, fosse stata poi corretta dal medesimo giudice, su richiesta della Telecom ai sensi dell’art. 287 c.p.c., nella parte in cui conteneva la liquidazione in Euro 500.000,00, anzichè 500,00, delle spese processuali a carico della società soccombente.

Il Tribunale ha ritenuto doversi all’evidenza attribuire a un mero errore materiale la liquidazione delle spese in un importo il nessun modo ricollegabile al valore della controversia e in effetti impossibile per qualsiasi tipo di controversia davanti al giudice di pace.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, illustrato anche con memoria. La società intimata si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., alla L. 3 agosto 1949, n. 536, art. 1, all’art. unico della L. 7 novembre 1957, n. 1051 e al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, si sostiene che l’errore in cui era incorso il Giudice di pace non era un errore materiale, bensì un errore di diritto, dunque denunciabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ormai preclusi per decadenza, e non con la richiesta di correzione. Costituisce infatti errore di diritto la liquidazione delle spese processuali in misura superiore a quella prevista dalla tariffa ufficiale, e il Tribunale ha mancato di valorizzare la circostanza che l’originaria sentenza del Giudice di pace conteneva una liquidazione analitica, distinguendo l’importo complessivo nelle sottovoci degli esborsi, per Euro 100.000,00, e dei diritti e degli onorari, per Euro 200.000,00 ciascuna.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha correttamente qualificato l’errore commesso, e poi rettificato, dal Giudice di pace come mero errore materiale, ossia come mera svista o lapsus calami risultante chiaramente dal contesto.

Il riferimento alla assoluta incongruità della originaria erronea liquidazione, rispetto al valore della causa e delle cause in genere svolte davanti al giudice di pace, vale a sottolineare, appunto, la manifesta non plausibilità della liquidazione quale indizio della materialità dell’errore, non già a considerare quest’ultimo come errore di diritto.

2. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore delle controversia svoltasi davanti a questa Corte, che corrisponde alla somma pretesa dal ricorrente a titolo di spese processuali, ossia Euro 500.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidare in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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