Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41046 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello presentato da C.M. avverso il provvedimento di sequestro preventivo depositato dal GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 30.9.2010 e avente ad oggetto un locale adibito a deposito, sito in (OMISSIS), utilizzato per occultare pezzi di ricambio di autovetture di provenienza illecita.

Avverso detta pronunzia ricorre la indagata, contestando in una unica complessa censura la mancata considerazione da parte del Tribunale delle questioni di merito sollevate in sede di impugnazione;

sottolineando la propria estraneità, quale soggetto non indagato, al reato di riciclaggio relativo al provvedimento di sequestro;

lamentando violazione di legge negli artt. 362 bis e 310 c.p.p. per il mancato rispetto dei termini processuali ivi previsti.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Per quanto concerne il lamentato difetto di motivazione, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876). E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente.

E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2A, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità ( art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell’art. 325 c.p.p..

In ordine alle lamentate violazioni di legge – e ribadito che il sequestro in oggetto ha carattere reale – questa Corte ha chiarito (cfr. per tutte Cass., sez. 3, 17.2.2000, n. 803) che in tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l’intrinseca legittimità del provvedimento ma, agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicchè non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorchè la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l’originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale vis attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuta richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l’inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale.

(Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10).

Pertanto, risultano manifestamente infondate le censure sulla violazione o erronea applicazione delle legge processuale penale.

3. – Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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