T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Verificata la completezza del contraddittorio, quale risultante dalla notificazione del ricorso, dal rispetto dei termini di legge per fissazione della presente camera di consiglio e dalla sua rituale comunicazione alle parti costituite;

Ritenuto che sussistano i presupposti per decidere la presente controversia con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso in epigrafe, sebbene autoqualificatosi azione di accertamento, concreta invece azione di annullamento contro il silenziorigetto sul ricorso gerarchico con cui il ricorrente ha impugnato – per violazione di legge, eccesso di potere, mancanza di motivazione, illogicità/contraddittorietà ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà/illogicità nonché motivazione perplessa/ambigua di giudizio finale – gli atti specificati in epigrafe;

Considerato che il presente ricorso giurisdizionale avverso il silenzio sul ricorso gerarchico risulta tardivo, poiché:

– l’art.6 del d.p.r. n. 1199/1971 impone che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento contestato è esperibile decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione (termine decorso il quale il ricorso gerarchico si intende respinto a tutti gli effetti);

– il ricorso gerarchico è stato presentato l’11 febbraio 2011 e quello attuale è stato notificato il 16 luglio 2011 cioè oltre i giorni 150 di legge (i 90 giorni ex art. 6, d.p.r. n. 1199/1971 citato più i 60 giorni, imposti a pena di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale di annullamento, dall’art. 29 del codice del processo amministrativo);

Considerato pertanto che il presente ricorso giurisdizionale deve essere dichiarato irricevibile per tardività;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe irricevibile per tardività.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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