Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7788 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Macerata ha respinto il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., proposto dall’avv. V.A. nei confronti dei sigg. N.O., P.M., C.G., F.M. e F.G.M., M.E., Z. O., B.S., M.M., B.M. L. e P.S. avverso provvedimento cautelare a- dottato ante causam, e ha condannato la reclamante alle spese processuali, liquidate in Euro 700,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari.

L’avv. V. ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della condanna alle spese. Hanno resistito con controricorso i soli sigg.

N.O., P.M., C.G., F.M. e F.G.M.. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno anche presentato memorie.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte formatasi nel vigore dell’art. 669 septies c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, la previsione – contenuta in tale norma – del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e segg., avverso la condanna alle spese adottata col provvedimento di rigetto della misura cautelare, pur essendo espressamente riferita solo l’ipotesi di provvedimento negativo, deve intendersi come regola generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dal cit. art. 645, e segg., ogni statuizione sulle spese, evitando così il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., strumento spesso sproporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti in tema di spese processuali; dal che consegue l’inammissibilità in ogni caso del ricorso straordinario per cassazione avente ad oggetto la statuizione sulle spese processuali in sede cautelare, anche quando detta statuizione non sia di condanna, ovvero quando intervenga per la prima volta in sede di reclamo, o quando, per qualsiasi motivo, sia stato emesso – come nel caso che ci occupa – un provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare (Cass. 12859/1999, 14785/2000, 2681/2001, 8738/2001, 16725/2002, 14904/2004, 29338/2008).

Tale giurisprudenza vale anche nella presente causa, cui non si applica, ratione temporis, ai sensi della cit. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la cennata modifica dell’art. 669 septies, comma 3 (modifica soppressiva della previsione del rimedio oppositorio di cui si è detto), dato che il procedimento cautelare in questione era pendente alla data dell’entrata in vigore della richiamta L. n. 69, essendo stato introdotto, come riferisce la stessa ricorrente, con ricorso depositato il 13 novembre 2008. 2. – Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente non solo alle spese del giudizio di legittimità, ma anche – come espressamente richiesto dai controricorrenti – alle spese del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Ancona sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento oggetto del ricorso, dalla medesima ricorrente proposta ai sensi dell’art. 373 c.p.c. (cfr. Cass. 17584/2005, 3341/2009, 7248/2009, 16121/2011);

procedimento documentato dai controricorrenti con produzioni documentali ai sensi dell’art. 372 c.p.c., da ritenere rituali, pur in mancanza di notifica per elenco, essendosi sulle stesse realizzato il contraddittorio grazie alla presenza del difensore di controparte all’udienza di discussione (Cass. 2452/2007, 15498/2005).

Tutte le spese di cui sopra sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità, liquidare in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, nonchè alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., meglio indicato in motivazione, liquidate in Euro 400,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, spese tutte maggiorate del rimborso forfetario per le spese generali e degli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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