T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, i ricorrenti – sottufficiali appartenenti al ruolo dei musicisti dell’esercito ed in servizio presso la banda dell’Esercito – chiedono l’accertamento del proprio diritto alla immissione nel ruolo dei musicisti dell’Esercito con decorrenza amministrativa alla data del 1 settembre 1995, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatonistici.

In punto di fatto, consta che:

i ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto dall’intimata amministrazione ai sensi dell’art. 33, c. 3, lett. d) ed e) del D.Lvo n. 196/1995 (ratione temporis vigente), che così recita:

"… d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d’ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;

e) il concorso interno di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:

1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all’effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della Difesa, un’apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;

3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d’ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;

4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;

5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto;

gli interessati hanno partecipato al concorso interno de quo in qualità di sottufficiali appartenenti alle altre musiche di ordinanza (bande o fanfare), di cui all’art. 2, lett. b) del bando e sono stati dichiarati vincitori con decreto ministeriale 13 marzo 1998;

come per gli altri vincitori, essi sono stati immessi nel ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 1995;

diversamente da costoro, però, l’amministrazione ha fatto decorrere il loro inquadramento economico dalla data di esecuzione del decreto (7 aprile 1998);

i ricorrenti hanno inoltrato apposita istanza di riesame dell’inquadramento economico;

l’amministrazione ha respinto le istanze con nota del 17 luglio 2000.

Con memoria depositata il 31 agosto 2011, l’Avvocatura di Stato, oltre a resistere al ricorso, eccepisce la sua inammissibilità per mancata impugnazione nei termini decadenziali dei decreti di inquadramento dei ricorrenti.

All’udienza del 19 ottobre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

Alla stressa udienza, la causa stata trattenuta per la decisione.

Può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso attesa la sua infondatezza.

I ricorrenti, alla data di espletamento del concorso, non erano in servizio presso la banda dell’esercito.

Essi, pertanto, neppure risultavano effettivi alla banda medesima alla data del 1 settembre 1995.

Segnatamente, come riferito da controparte, gli interessati erano o già cessati dal servizio o trasferiti presso altri enti o musicanti di altre musiche di ordinanza.

Ne consegue, che correttamente l’amministrazione ha fatto decorrere il solo inquadramento nel ruolo (decorrenza giuridica) dal 1 settembre 1995 (uguale per tutti i vincitori) – in pedissequa applicazione dell’art. 33, c. 3, lett. e), punto 5 del D.Lvo n. 196/1995 -; non potendo, la decorrenza amministrativa, risalire, ai fini del mero trattamento economico, alla stessa data in mancanza di assunzione, da parte dei ricorrenti, delle relative funzioni nel corpo della banda dell’esercito.

Sotto altro profilo, va osservato che, siccome l’inquadramento in questione ha carattere costitutivo – giusta sussistenza di una imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre attraverso i decreti intervenuti – la data di maturazione del diritto al trattamento economico stipendiale conseguente al nuovo inquadramento non può che trovare la propria, pertinente fonte nel provvedimento amministrativo, ovvero dalla sua esecutività.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi, in ragione della peculiarità della questione, per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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