Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 16 settembre 2011 il Tribunale di Genova confermava il provvedimento che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a J.M., arrestata nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in abitazione.

L’indagata ricorre per cassazione e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto della sua giovane età e delle sue difficili condizioni sociali.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè reitera censure già proposte nella richiesta di riesame, che il Tribunale ha disatteso in base a puntuali e corrette argomentazioni, alle quali l’odierno ricorso omette di replicare cosicchè appare privo del requisito della specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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