Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7780 Risarcimento dei danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2009, ha confermato la sentenza 305/2005 del Tribunale che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di appalto 27 luglio 1994 tra il comune di Giugliano e la soc.coop. r.l. ITER ravennate per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e risanamento idraulico ed igienico sanitario del bacino (OMISSIS) per inadempimento della stazione appaltante condannandola al risarcimento del danno nella misura di Euro 630.006,10; e rigettando la richiesta risarcitoria avanzata in linea riconvenzionale dal comune. Ciò perchè: a) il Ministero dei Beni culturali con decreto 31 gennaio 1996 aveva annullato il nulla-osta ambientale alla realizzazione del progetto considerato sommario e generico in relazione alla sistemazione delle aree ad opere concluse, nonchè sulla sistemazioni dei canali. E d’altra parte l’impresa era tenuta soltanto al compimento degli elaborati esecutivi e di dettaglio, che non comportavano affatto l’obbligo di apportare al progetto le modifiche richieste dal Ministero; b) la norma del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 41, sulla quantificazione del mancato utile sui lavori eseguiti disciplina l’obbligazione della stazione appaltante allorchè il contratto abbia regolare esecuzione, non già l’ammontare del danno per il suo colposo inadempimento; c) la clausola relativa alla sospensione dei lavori per mancato finanziamento non poteva considerarsi nulla ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., in relazione alla mancata approvazione specifica perchè non si trattava di clausola compresa tra le condizioni generali di un accordo concluso mediante moduli.

Per la cassazione della sentenza il comune di Gugliano di Campania ha proposto ricorso per 6 motivi cui resiste, la soc. cooperativa con controricorso, con il quale ha formulato altresì ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale il comune di Giugliano ha eccepito la radicale nullità della sentenza impugnata sottoscritta dal solo Presidente e non anche dal giudice estensore che era soggetto diverso dal Presidente del collegio.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell’estensore; sicchè qualora essa rechi solo la firma del presidente che non risulti cumulare in sè anche la qualità di estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende la sentenza medesima viziata dalla nullità insanabile di cui all’art. 161 cod. proc. civ., comma 2. E che ad essa non può ovviarsi, dopo il deposito in cancelleria, attraverso l’integrazione dell’originale mediante le sottoscrizioni dei giudicanti, in quanto alla pubblicazione della sentenza fa riscontro la consumazione del potere – dovere del giudice adito di pronunciare sulla domanda oggetto della decisione, nè attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, il quale postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel procedimento di formazione (Cass. 22705/2010; 22637/2009; 21193/2005).

Nel caso,dalla stessa sentenza risulta che per la redazione era stato incaricato un magistrato (il Dr. V.E.) diverso dal Presidente del collegio; il quale è invece il solo ad averla sottoscritta esclusivamente in tale qualità, posto che in nessuna parte della stessa è contenuto un qualunque riferimento al cumulo della funzione di estensore. E, d’altra parte, la mera sigla "EV" apposta soltanto nelle prime tre pagine relative all’intestazione ed allo svolgimento del processo, pur se attribuita al magistrato relatore e/o estensore, non può essere riferita alle pagine successive, peraltro contenenti la motivazione e le relative statuizioni impugnate in questa sede di legittimità.

Assorbiti,pertanto tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata,viziata da nullità insanabile ex art. 161 cod. proc. civ., comma 2, va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla medesima Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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