Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41375

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 5/5/2011 il Tribunale di Torino, adito dall’indagato K.N. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., in parziale riforma dell’ordinanza del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 605 c.p.p., commi 10, 2, 3 – per avere in concorso con altri privato della libertà personale il nipote H. D., minorenne, contro la sua volontà, sottraendolo alla comunità "Il Ponte", alla quale era stato affidato – qualificato il reato ex art. 574bis c.p., comma 1, sostituiva la misura in atti con l’obbligo di dimora nel Comune di Caselle.

Contro tale decisione ricorre il P.M. e ne chiede l’annullamento per violazione della legge penale e processuale in riferimento alla qualificazione del fatto, che a suo avviso, doveva rimanere come concorso in sequestro di persona, che semmai concorreva con quello di cui all’art. 574 bis c.p., censurando come contrario alle regole della logica e del diritto il percorso argomentativo del giudice del riesame in ordine alla esclusione della effettiva lesione della libertà personale del minore, nonchè in riferimento alle esigenze cautelari, escluse solo limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a) e b) e non correttamente valutate quanto al cit. art., lett. c).

Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.

Non ignora il collegio la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio della compatibilità del reato di sequestro di persona ex art. 605 c.p. e quello di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p. giacchè il primo tutela il bene giuridico della libertà personale, costituzionalmente garantito, la cui titolarità è riconosciuta fin dalla nascita, il secondo lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà genitoriale, ma anche quello del minore a vivere secondo le indicazioni e determinazioni del genitore, o di chi esercita la potestà genitoriale su di lui con i connessi poteri di custodia e di vigilanza (Cass. Sez. 5, 4/11/10-18/2/11 n.6220 Rv.249291; Sez. 6, 8/1-12/5/03 n.20950 Rv.225930).

Tuttavia nel caso in esame il giudice del riesame ha escluso in radice la configurabilità del reato di cui all’art. 605 c.p., laddove ha valorizzato la condotta dell’indagato, zio del minore, della coindagata J.J., nonna, e del minore medesimo, consenziente, per escludere la privazione di libertà di quest’ultimo, pacificamente sottratto dalla Comunità, alla quale era stato affidato, e quindi, stante l’avvenuto trasferimento all’estero del minore, qualificare il fatto come sottrazione di minore aggravata ex art. 574 bis c.p. e non già come sequestro di persona ex art. 605 c.p..

Trattasi di una valutazione in fatto, congruamente motivata e come tale incensurabile in sede di scrutinio di legittimità.

Allo stesso modo incensurabile si rivela la motivazione a sostegno del quadro cautelare, avendo il Tribunale congruamente escluso il pericolo di recidivanza specifica, valorizzando l’episodicità della condotta criminosa, difficilmente ripetibile, e il pregresso corretto comportamento dell’indagato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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