T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-12-2011, n. 9786

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009,a 1078 posti), venendone escluso per carenza dei prescritti requisiti psicofisici (nella specie: prolasso posteriore mitralico) con atto notificatogli il 30.9.2009;

– si è, avverso detto iniziale provvedimento di esclusione, gravato innanzi a questo Tribunale con ricorso rubricato al nr. 9764/2009- R.G. Detto ricorso è stato corredato con istanza di sospensione interinale degli effetti dell’impugnato provvedimento in ordine alla quale la Sezione, con propria Ord.za nr. 1684/2009 del 18.12.2009, ha, in via istruttoria, onerato la resistente Amministrazione di risottoporre l’interessato a nuovo accertamento sanitario: accertamento tenutosi il 13.1.2010 ed in esito al quale la Commissione medica incaricata ha riscontrato che il requisito oggetto di contestazione non costituisce causa di inidoneità;

Considerato che, in forza di quanto sopra, l’Amministrazione, in data 16.4.2010, ha disposto, motu proprio, la convocazione del ricorrente, per il giorno 03.5.2010 "per essere sottoposto, con riserva, al proseguimento degli accertamenti psico fisici ed attitudinali a suo tempo non effettuati" (ved. Telefax del 16.4.2010 versato in atti dal ricorrente) e preso atto:

– che detto avviso di convocazione è stato notificato al ricorrente in data 23.4.2010 dalla F.A. di appartenenza presso la sede estera ove, a tale data, era impiegato (ved. all. n.2 della produzione della resistente dell’1.9.2010);

– che il ricorrente, ricevuta copia del citato avviso di convocazione, ha rilasciato, il 24.4.2010, dichiarazione scritta "di voler rinunciare alla presenza degli accertamenti psico fisici ed attitudinali programmati per il giorno 03 maggio 2010 in quanto avendo consultato il proprio legale vige la possibilità di posticipo per il mese di ottobre c.a." (ved. all. n.2 produzione della resistente dell’11.8.2010);

– che l’Amministrazione ha quindi notificato al ricorrente l’1.5.2010, presso la medesima sede estera di impiego, nota datata 29.4.2010 preavvisandolo della inidoneità dei motivi addotti con la dichiarazione del 24.4.2010 e che la mancata presentazione alla data di convocazione avrebbe comportato la necessaria esclusione dal concorso (ved. all. n.4 produzione della resistente dell’1.9.2010);

– l’esclusione di cui trattasi è stata formalizzata con decreto del 10.5.2010 notificata il successivo 01.6.2010 all’avv. Bartimmo Maria Luisa;

Considerato che avverso detto provvedimento di esclusione il ricorrente ha prodotto il ricorso n.6496/2010 – R.G. deducendone l’illegittimità in quanto:

– il procuratore del ricorrente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell’Interno telefax urgentissimo con cui ha rappresentato all’amministrazione l’impossibilità per il proprio cliente di sottoporsi alla visita medica del 3.5.2010 e offrendo la disponibilità di costui solo per il mese di ottobre 2010;

– il provvedimento di esclusione non è stato notificato al difensore di fiducia del B., avv. Bartimmo;

Considerato che l’Amministrazione dell’Interno, nel costituirsi in giudizio in relazione al ric. n. 6496/2010, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso stesso sia per la mancanza della procura ad litem che per la mancata impugnativa della graduatoria degli idonei già pubblicata sul B.U. del Personale del 16.12.2009;

Vista la propria Ordinanza collegiale n.5024/2011 del 03.6.2011 con cui la Sezione – (dopo aver evidenziato che il ricorso n.6496/2010, pur se strutturato ed incardinato quale autonomo atto di impugnativa, deve intendersi quale atto introduttivo di mm.aa. di gravame relativi al medesimo procedimento concorsuale in premessa citato e che, pertanto, detto atto di mm.aa. deve ovviamente essere definito congiuntamente al ricorso principale nr. 9764/2009- R.G cui accede) – ha fissato l’udienza pubblica del 10.11.2011 per la trattazione e riunione congiunta dei due atti di gravame, con conseguente sospensione di ogni altra pronuncia nel rito, sul merito ed in ordine alle spese di lite;

Considerato che con il d.m. 11.12.2009, (il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ s.s. – nr.96 del 15.12.2009), è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso di cui trattasi e che il primo dei ricorsi in epigrafe è stato notificato alla sola amministrazione dell’Interno in data 20.11.2009 e depositato il successivo 27.11.2009; mentre il secondo atto di ricorso, anch’esso notificato alla sola amministrazione dell’Interno in data 10.7.2000, non reca l’impugnativa del citato d.m. 11.12.2009 rendendo così condivisibile e fondata l’eccezione sollevata dalla resistente amministrazione (sulla necessità dell’impugnativa della graduatoria, intervenuta nel corso del giudizio, pena l’improcedibilità del gravame, cfr. Cons.St. nr. 2766/2010 ed i precedenti ivi richiamati);

Considerato, inoltre ed ai soli fini di completezza della presente decisione:

– che l’eccezione prospettata da parte ricorrente, in sede di mm.aa. di gravame, in ordine alla irregolarità della notificazione del decreto di esclusione dal concorso, è chiaramente infondata atteso che detto atto è stato notificato nella sede presso la quale il ricorrente ha eletto domicilio e nelle mani di uno dei due legali cui ha conferito procura alla lite;

– che il ricorrente non ha mai opposto ordini e/o ragioni di servizio preclusivi della sua presenza alla visita medica del 3.5.2010 ma, ben diversamente, "di voler rinunciare alla presenza degli accertamenti psico fisici ed attitudinali programmati per il giorno 03 maggio 2010 in quanto avendo consultato il proprio legale vige la possibilità di posticipo per il mese di ottobre c.a.";

– che il report del telex che, nell’atto aggiuntivo di ricorso, si assume spedito, in via urgentissima, al Ministero dell’Interno, reca quale nr. del destinatario il seguente: 02646575076; e, dunque, all’evidenza tale telefax non è stato trasmesso al Ministero dell’Interno (il prefisso telefonico della Capitale è notoriamente lo 06);

Considerato, conclusivamente, che, per le ragioni in precedente delineate, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile: declaratoria cui accede l’improcedibilità del ricorso originariamente interposto;

Ritenuta equa, attesa la peculiarità della fattispecie, la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) previa riunione dei ricorsi in epigrafe così dispone, dichiara, per le ragioni rassegnate in parte motiva, inammissibile il ric. nr. 6496/2010 ed improcedibile il ric. n. 9764/2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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