Cassazione civile anno 2005 n. 1730 Cessazione della materia del contendere Ricorso

PROCEDIMENTO CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Dichiarato con sentenza in data 5/6 ottobre il fallimento Immobiliare Giordano s.r.l., il Comune di Parabiago, con ricorso depositato il 14 novembre 1995, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall., chiedendo l’ammissione allo stato passivo della procedura del proprio credito (di lire 230.300.000), escluso dal giudice delegato.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 20 marzo 2001, riformando la sentenza di primo grado, ha ammesso allo stato passivo della procedura il credito preteso.
Avverso questa decisione il fallimento ha proposto ricorso per Cassazione con atto notificato al Comune, che ha resistito con controricorso. Con atto depositato il 10 novembre 2004 il curatore del fallimento – premesso che il Comune ha proposto di transigere la controversia in corso e che la proposta, previa autorizzazione del Tribunale, è stata accettata dal fallimento; che è, quindi, venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e che l’accordo posto in essere prevede l’abbandono del procedimento pendente davanti a questa Corte – ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, giusta atto di transazione allegato.

Motivi della decisione
L’atto di transazione cui ha fatto riferimento il curatore nella domanda depositata il 10 novembre u.s. è stata ritualmente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, ed evidenzia che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti stesse.
Essendo, dunque, cessata la materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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