Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41374 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 2/8/2011 il Tribunale di Torino, adito dall’indagato A.R. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari inflitta al predetto con ordinanza del G.I.P. in sede in data 29/5/2011 per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 317 c.p. (capi A e B).

Si contestava al predetto nella sua qualità di funzionario dell’Agenzia delle Entrate, di avere costretto, abusando della sua qualità e dei suoi poteri di accertamento fiscale e di attivazione di provvedimenti e procedimenti sanzionatori, diversi esercenti a dargli quotidianamente e senza il pagamento di alcun corrispettivo prodotti vari, da essi posti in vendita.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore e nel chiederne l’annullamento, denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari e la proporzionalità tra le stesse e la misura in corso, che peraltro non teneva conto che il ricorrente era stato sospeso dalle funzioni e nei suoi confronti era stata avviata la procedura disciplinare, volta al licenziamento.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

Ed invero dall’informativa del D.A.P., acquisita agli atti risulta che l’imputato è stato scarcerato e libero dalla data del 14/9/2011, onde non rilevando il ricorso motivi diversi da quelli, concernenti le esigenze cautelari, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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