T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-12-2011, n. 9782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti psicofisici per il reclutamento di n. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato ha reso nei suoi riguardi con la seguente motivazione: "Non idoneo al servizio di polizia… Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme in corrispondenza dell’avambraccio sinistro, monocolore con la scritta Made in Italy della dimensione di cm 13 x 3 ai sensi dell’art. 3, c. 2 riferimento tabella 1, punto 2, lett. b…".

L’interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio osserva che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica di riferimento (id est. D.M. 30/6/2003, n. 198).

Nel caso di specie, consta che il tatuaggio in questione è stato eseguito sull’avambraccio del ricorrente, ha una dimensione di cm 13 x 3 e reca la scritta "Made in Italy".

Non par dubbio al Collegio la visibilità dell’alterazione cutanea nonché la sua non modesta entità (in disparte ogni considerazione sul messaggio contenuto nel tatuaggio).

Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla (asserita) mancata valutazione circa il carattere deturpante del tatuaggio.

Sennonché, egli è stato ritenuto non idoneo non già a seguito di un giudizio di valore sulla natura deturpante del tatuaggio, bensì per la presenza dell’alterazione cutanea su una parte scoperta del corpo (avambraccio).

Come riferisce l’amministrazione, il tatuaggio in questione (cm 13 x 3) è ben visibile con la divisa estiva che prevede l’uso della camicia a manica corta cd "Atlantica".

L’amministrazione, secondo un giudizio di valore immune da vizi logici, di ragionevolezza e/o travisamento dei fatti, ha fatto corretta applicazione alla fattispecie della normativa di riferimento.

Ed invero, l’art. 3, c. 2, riferimento tabella 1, punto 2, lett. b) del D.M. 30/6/2003, n. 198 prevede quale causa di non idoneità al servizio di polizia la presenza di "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme…".

La normativa è chiara nel senso di ritenere un nocumento all’immagine della Polizia di Stato la presenza di un tatuaggio, di dimensioni non trascurabili, in una parte del corpo non coperta dall’uniforme.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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