Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 7 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma dichiarava che esistevano le condizioni per estradare B.R. M. verso la Repubblica di Romania al fine dell’espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile del Tribunale di Iasi del 17 ottobre 2002.

Contro la sentenza ricorre l’estradando, che denuncia:

1. violazione dell’art. 704 c.p.p., comma 2, perchè non è stato sentito in merito al reato per il quale ha riportato condanna;

2. violazione di diritti fondamentali della persona, perchè nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna è stato violato il diritto di difesa non essendo egli stato citato per il giudizio;

inoltre esisterebbe il pericolo di un’azione persecutoria ai suoi danni.

2. In ordine al primo motivo si osserva che la Corte d’appello decide sulla domanda di estradizione al termine dell’udienza in camera di consiglio alla quale partecipano il pubblico ministero, l’estradando e il difensore, per discutere, nel con-traddittorio orale, della sussistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento della domanda di estradizione. In particolare, nel caso di estradizione c.d. esecutiva, una volta acquisita la sentenza di condanna, non è previsto nè consentito che l’estradando renda dichiarazioni sul reato commesso o sulla sua responsabilità, essendo questi temi riservati alla cognizione dell’autorità giudiziaria straniera.

Pertanto la doglianza concernente il mancato esame dell’estradando sui reati commessi non ha alcun fondamento giuridico.

In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che dalla lettura delle sentenze di condanna di primo e secondo grado risulta che l’imputato è stato regolarmente citato, ma non si è presentato al processo. Tuttavia l’estradizione è consentita anche in vista dell’esecuzione di una sentenza emessa all’esito di processo contumaciale, quando nell’ordinamento dello Stato richiedente – come nel caso della Repubblica di Romania – siano previsti rimedi per consentire all’imputato, che non sia stato messo in condizione di conoscerne effettivamente l’esistenza, di impugnare la sentenza definitiva (Cass., Sez. 6, 24.5.2007 n. 24707. Lupan, rv 237111).

Infine assolutamente apodittica e generica è l’affermazione che il ricorrente correrebbe il rischio di patire, se estradato, azioni persecutorie.

Essendo dunque i motivi manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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