Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7777 Indennità di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 2.8.010, pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima proposto da Z.A. e dai figli P. e S.M.F. nei confronti del Comune di Ales, preso atto che in corso di causa la Z. aveva rinunciato agli atti del giudizio, ha liquidato in rispettivi Euro 202.374,97 ed Euro 26.308,75 le giuste indennità di occupazione e di esproprio di due distinti appezzamenti di terreno di cui gli attori erano comproprietari pro-indiviso, che erano stati sottoposti a procedura ablativa ed acquisiti dall’ente convenuto al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43.

La sentenza è stata impugnata da S.P. e M.F. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Comune di Ales ha resistito con controricorso.

Il Comune ha a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui i S. hanno replicato con controricorso, con il quale hanno avanzato anche ricorso incidentale.

Con atti dell’11.2.2012, tempestivamente depositati in cancelleria e vistati dalla controparte, i germani S. hanno rinunciato al ricorso principale ed al primo motivo del ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da P. e S.M.F., il cui potere d’impugnazione si era già consumato attraverso la proposizione del ricorso principale (Cass. S.U. n. 5207/05).

2) Anche il ricorso principale, cui i S. hanno rinunciato, va dichiarato inammissibile: la rinuncia, infatti, se non può dar luogo all’estinzione del giudizio (che prosegue fra le parti in relazione al ricorso incidentale del Comune), va apprezzata quale atto che ha determinato il sopravvenuto venir meno dell’interesse dei ricorrenti all’impugnazione.

Resta da esaminare il ricorso del Comune.

3) Con il primo motivo, il ricorrente incidentate, denunciando violazione degli artt. 112 e 306 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale, pur avendo preso atto della rinuncia della Z. agli atti del giudizio, abbia liquidato le indennità per intero, e non in relazione ai soli 2/3 dei terreni in comproprietà indivisa dei germani S., e ne abbia ordinato il deposito presso la Cassa DD. e PP..

Il motivo è solo parzialmente fondato.

Va ribadito che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. SU. n. 1159/00), allorchè si procede all’espropriazione di un bene indiviso, l’opposizione del singolo comproprietario alla stima dell’indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha proceduto a liquidare le indennità in relazione all’intera estensione degli immobili occupati.

Il Comune ha invece ragione laddove rileva che il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti deve essere disposto soltanto nella misura corrispondente alle quote di pertinenza dei due opponenti, ovviamente parametrate all’indennità giudizialmente accertata.

4) Con il secondo motivo, il Comune, denunciando violazione della L. 24 dicembre 2007, art. 2 comma 89, lett. a), deduce che la Corte territoriale – maggiorando del 10% le indennità perchè l’offerta provvisoria risultava inferiore di agli otto decimi di quella determinata in via definitiva – ha erroneamente ritenuto che la norma, applicabile in via retroattiva solo ai procedimenti in corso, potesse trovare attuazione anche nei giudizi in corso.

La censura è fondata, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

Va intanto rilevato che il procedimento ablativo non è giunto a regolare compimento, non avendo il Comune provveduto ad emettere il decreto di esproprio entro il termine di scadenza del periodo di occupazione legittima.

La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto limitarsi a liquidare l’indennità di occupazione e, preso atto che i terreni occupati erano stati irreversibilmente trasformati e che si versava in fattispecie di occupazione acquisitiva, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di determinazione della giusta indennità di esproprio.

Tanto, a prescindere dall’illegittimità del decreto di acquisizione sanante (adottato dal Comune di Ales in procedura iniziata prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 371 del 2001), dato che anche in base al disposto dell’art. 43 del citato di D.P.R. (dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi con la sentenza n. 293 del 2010) l’autorità amministrativa era tenuta a risarcire i danni al proprietario.

L’accertamento della spettanza ai S. dell’indennità di esproprio, attesa la rinuncia degli stessi al ricorso, risulta però coperto da giudicato interno.

Ciò non significa che tale indennità possa essere maggiorata del 10% ai sensi dell’art. 2, comma 89 della finanziaria 2007, in quanto la norma (a parte il rilievo della sua applicabilità alle sole procedure espropriative in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo l’entrata in vigore del T.U. sugli espropri), presuppone la conclusione legittima della procedura e la commisurazione dell’indennita alla data del decreto di esproprio.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà a liquidare le indennità di occupazione e di esproprio al netto della maggiorazione del 10% erroneamente operata, a determinare l’esatto ammontare delle quote di spettanza dei germani S. che il Comune è tenuto a depositare presso la Cassa DD.PP ed a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale il Comune si duole della regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti da P. e S.M.F.; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi del ricorso incidentale del Comune di Ales e dichiara assorbito il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012
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