Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’I ottobre 2010 la Corte d’appello di Perugia dichiarava la sussistenza delle condizioni necessarie per concedere l’estradizione verso la Repubblica di Romania di H.G. S., ricercato per l’espiazione della pena di un anno di reclusione inflittagli con sentenza definitiva della Corte d’appello di Suceava del 18.10.2004 per il delitto di rapina commesso il 7.8.1998.

Contro la sentenza ricorre l’estradando, che denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r). Sostiene che, avendo l’autorità giudiziaria romena emesso mandato di arresto europeo, la procedura doveva seguire la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005 e, quindi, posto che egli ha la residenza in Italia, la consegna doveva essere negata.

2. Il ricorso è inammissibile perchè proposto dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), "per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio" (Cass., Sez. 6, 14.6.2006 n. 26273, Henn, rv 235032).

Infatti l’avviso di deposito della sentenza è stato notificato all’estradando il 22.4.2011 e al difensore il 21.4.2011 e, pertanto, il termine per impugnare è venuto a scadere il 7 maggio 2011, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 6 giugno 2011 e, quindi, tardivamente.

E’ superfluo aggiungere che alla fattispecie non si applica il termine per impugnare di 45 giorni previsto nel caso si verifichi l’ipotesi di cui all’art. 544 c.p.p., comma 3, perchè detta ipotesi riguarda la sentenza emessa all’esito di giudizio ordinario e non quella pronunciata con il rito della camera di consiglio (Cass., Sez. 5, 28.4.1995, Chiurazzi, rv 202250).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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