Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.V., persona offesa nel procedimento penale per gli ipootizzati reati ex artt. 570 e 367 c.p., ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il decreto in data 18/11/2010, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Tivoli ha disposto l’archiviazione degli atti, senza tener conto dell’opposizione alla conforme richiesta del P.M., e denunzia l’erronea applicazione della legge processuale in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale, nonchè il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta irrilevanza delle richieste indagini suppletive e alla infondatezza della notitia criminis.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell’art. 582 c.p.p., che consente alle parti private e ai difensori di depositare l’atto di impugnazione presso la cancelleria della sede giudiziaria del luogo in cui si trovano, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato dall’art. 408 c.p.p., comma 3 (ex multis Cass. Sez. 5, 6/5-8/6/2010 n.21942 Rv.247411). Nel caso in esame la lettura del decreto di citazione dimostra l’omissione della motivazione da parte del giudice sulla proposta opposizione e nel contempo l’assenza agli atti del giudizio dell’opposizione.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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