Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41369

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell’Aquila disponeva l’archiviazione del procedimento iniziato contro L.A. e P.E. su denuncia sporta da R.A. e R.S. per i reati di cui agli artt. 323 e 378 c.p..

Contro detta ordinanza ricorrono per cassazione le persone offese dal reato che denunciano l’abnormità della decisione, perchè priva dell’indicazione delle ragioni per cui non sono state ritenute necessarie ulteriori indagini e perchè sorretta da motivazione assolutamente illogica.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè il provvedimento di archiviazione a norma dell’art. 409 c.p.p., comma 6, è ricorrile per cassazione "solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5" e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 353/199l, anche nel caso di violazione del diritto della persona offesa dal reato a ricevere l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2.

Tale limitazione del diritto di impugnazione è giustificata dalla particolare natura del provvedimento de quo, revocabile a semplice richiesta del pubblico ministero che rappresenti l’esigenza di nuove investigazioni.

Nella fattispecie concreta non viene dedotta alcuna causa di nullità per violazione del diritto al contraddicono (e, infatti, la decisione è stata adottata osservando il rito della camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.), ma vengono enunciate soltanto censure attinenti al meritum causae e, quindi, improponibili.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille per ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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