Cassazione civile anno 2005 n. 1703 Sosta e parcheggio Igiene degli abitati e delle abitazioni

CIRCOLAZIONE STRADALE SANITA’ E SANITARI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con sentenza 19 febbraio 2001 il Giudice di Pace di Cagli rigettò l’opposizione proposta il 12 ottobre 2000 da L. R. avverso l’ordinanza con la quale il Comune di Cagli gli aveva ingiunto il pagamento della scanna di lire 100.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 14, comma primo, della legge 5 febbraio 1997 n. 22. Osservò detto giudice che in base al combinato disposto degli artt. 7, 14 e 46 della citata legge, integrava gli estremi della contestata fattispecie sanzionatoria la collocazione sul suolo pubblico dell’autovettura di proprietà del R., parzialmente demolita e priva di targa e da questi adoperata come deposito di attrezzi vari e mezzi di ricambio per la riparazione di macchine agricole.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dal R. con ricorso sostenuto da un unico motivo.
Non resiste l’ente intimato.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo il R. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 50 D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e deduce che qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie riportate nell’allegato A della predetta legge può considerarsi "rifiuto" speciale solo se il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene, mentre egli non aveva mai inteso disfarsi dell’autovettura, seppure non circolante e priva di targa, tanto da custodirvi attrezzi e pezzi di ricambio. E’ vero, chiosa, che una autovettura della quale sia stata consegnata la targa al P.R.A. diventa rifiuto speciale, ma ciò solo perchè di norma il proprietario non sa più cosa farsene. Al contrario, egli aveva utilizzato la sua autovettura come contenitore.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha considerato rifiuto l’autovettura in questione, per come è pacifico priva di gomma e di targa e non marciante, posto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera 1) del D.lgs. n. 22 del 1997, sono considerati rifiuti speciali "i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti". Altrettanto correttamente il giudice a quo osserva che il proprietario di un veicolo a motore non può autonomamente demolirlo, sia pure parzialmente, dovendolo consegnare a un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione.
Nè appare pertinente la tesi del ricorrente, il quale, pur convenendo sulla qualificazione come rifiuto speciale del veicolo a motore "fuori uso", pretenderebbe di escluderne in concreto tale qualifica sotto il profilo soggettivo, per la mancanza di animus derelinquendi, stante la sua scelta, quale proprietario, di sfruttarlo a fini diversi della circolazione, come "contenitore" di attrezzi e parti di ricambio collocato sul suolo pubblico.
A tutt’altre conclusioni induce, infatti, in relazione all’oggetto della controversia, la "interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’art. 6, comma 1^, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", fornita dall’art. 14, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che ha definito il "disfarsi" come il "comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22", ed ha escluso l’esistenza dell’intenzione o dell’obbligo di disfare solo nell’ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di produzione possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C).
Nella fattispecie, non ricorre, all’evidenza, alcuna delle ipotesi indicate dalla norma di interpretazione autentica come atte a escludere l’anomus derelinquendi o l’obbligo di disfarsi, dacchè la carcassa d’auto in questione non viene nè poteva essere certamente dal R. riutilizzata "in un ciclo produttivo".
In definitiva, non vi è dubbio che il veicolo a motore fuori uso, in quanto rifiuto speciale ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 22 del 1997, non può essere abbandonato o comunque collocato sul suolo pubblico.
Avendo il R. posto in essere tale condotta, legittimamente gli è stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 14 (e punita dall’art. 50) dello stesso decreto che per l’appunto vieta "l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo".
Non si fa luogo ad alcun provvedimento sulle spese, stante la mancata attività difensiva dell’ente intimato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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