Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Genova con sentenza del 3 dicembre 2009 confermava la condanna inflitta a S.E. per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere omesso di prestare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne dal 9.11.2004 al 15.11.2006.

Contro la decisione ricorre l’imputato che denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione.

Lamenta che la sentenza si avvale di affermazioni apodittiche, che non ha dimostrato lo stato di bisogno della minorenne, che non ha considerato ch’egli ha contribuito al pagamento delle spese di psicoterapia e ha versato complessivamente la somma di 26.000,00 Euro.

Lamenta infine che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

2. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

E’ vero che la sentenza impugnata non risponde puntualmente alle censure sollevate nell’atto di impugnazione, ma non va dimenticato che la motivazione della sentenza d’appello, nel caso di "doppia conforme", si salda con quella della sentenza di primo grado formando un corpo unico. E il Tribunale ha compiutamente illustrato come il mancato adempimento dell’obbligo alimentare, ostinatamente protratto negli anni suindicati, ha privato la figlia minorenne dei necessari mezzi di sussistenza. Ha altresì correttamente osservato che le somme di cui oggi il ricorrente deduce l’avvenuto pagamento derivano dall’esercizio di azioni esecutive (pignoramento immobiliare e pignoramento di credito presso terzi) promosse per ottenere quanto dovuto per le passate inadempienze. E giacchè venter dilationem non patitur, i cennati pagamenti non escludono l’avvenuta perpetrazione del reato.

Infine la doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva è inammissibile, perchè nessuna richiesta è stata al riguardo formulata nell’atto d’appello e neppure nel corso della successiva discussione orale.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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