Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 4 novembre 2009 la Corte d’appello di Palermo, respinte le eccezioni di nullità del decreto di citazione a giudizio già disattese dal giudice di primo grado, confermava la condanna inflitta a R.G. per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2.

Contro la decisione ricorre l’imputato che, deducendo violazione della legge processuale, reitera le questioni di nullità:

1. della notificazione dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio richiesto ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., comma 3, eseguita nelle mani del difensore di fiducia secondo la modalità prevista dall’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, modalità che – a parere del ricorrente – dovrebbe applicarsi soltanto per le notifiche all’imputato e non anche per quelle destinate all’indagato;

2. della notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita sempre a mani del difensore di fiducia, però erroneamente indicato come domiciliatario di tal che lo stesso non avrebbe avuto consapevolezza dell’onere, su di lui gravante, di informare l’imputato.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il primo, perchè le regole per la notificazione degli atti raccolte sotto il Titolo Quinto del Libro Secondo del codice di procedura penale (dall’art. 148 all’art. 171) si applicano senza distinzione tanto all’imputato quanto alla persona sottoposta a indagini preliminari in forza della regola generale dettata dall’art. 61 c.p.p., comma 2, secondo cui all’indagato "si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito".

Pertanto le disposizioni di cui all’art. 157 c.p.p. in tema di "prima notificazione all’imputato non detenuto", pur menzionando solamente l’imputato, si applicano anche alla persona sottoposta a indagini preliminari, non essendo al riguardo prevista eccezione alcuna.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, perchè il difensore di fiducia, avendo ricevuto la notifica di due copie del decreto di citazione a giudizio contenute in distinti pieghi raccomandati – uno destinato a lui medesimo, l’altro all’imputato – non poteva cadere in equivoco sul fatto che era tenuto a informare il cliente del giorno fissato per la celebrazione del giudizio.

La circostanza, poi, che nel decreto di citazione il difensore di fiducia era stato erroneamente qualificato come domiciliatario non ha determinato la dedotta nullità, giacchè, ai fini della verifica della validità della notificazione, non rilevano le annotazioni di cancelleria, ma il fatto che essa notificazione sia stata o no compiuta secondo le modalità previste dalla legge.

Nel caso concreto, non avendo l’imputato dichiarato nè eletto domicilio, la notificazione a lui destinata poteva essere eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia.

Così è effettivamente avvenuto e pertanto la notifica, essendo stata compiuta con l’osservanza delle disposizioni di legge, è legittima a dispetto dell’erronea ma ininfluente annotazione della cancelleria.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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