Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 11-11-2011, n. 41157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 9 novembre 2011 il Gip del Tribunale di Bergamo ammetteva M.M. all’oblazione relativamente al reato (accertato in Bergamo il 14 aprile 2010) di porto ingiustificato di un coltello con lama della lunghezza e di cm. 9 ( L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2) ed a seguito del pagamento della somma fissata dichiarava l’estinzione del reato medesimo.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendone l’illegittimità per erronea applicazione di legge, posto che il reato contestato è punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda e quindi insuscettibile di estinzione per oblazione sia ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen., che, a maggior ragione, dell’art. 162 cod. pen..

2.1 Nella sua requisitoria il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2.2 Il difensore dell’imputato, con memoria depositata il 18 ottobre 2010, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, in quanto l’ipotesi di particolare tenuità di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, costituisce un’ipotesi autonoma di reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto.

Anche volendo ritenere, infatti, che il giudice abbia implicitamente ravvisato la sussistenza dell’Ipotesi lieve di cui al comma 3 della norma violata, tale riconoscimento non sarebbe comunque idoneo per ritenere ammissibile l’oblazione prevista dall’art. 162 cod. pen. che si riferisce direttamente alle contravvenzioni per le quali la legge, e non la valutazione del giudice, stabilisca la sola pena dell’ammenda, con evidente riferimento alla figura normativa tipica (così Cass., sez. 1 sentenza n. 3120 del 24.9.1986, imp. Cresti, riv 175346 e più di recente, ex plurimis, Sez. 1, sentenza n. 19177 del 10/4/2008, Rv. 240190, imp. Vitale).

L’impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bergamo, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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