Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 11-11-2011, n. 41153 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, nel rigettare l’Istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da V.A.V. con riferimento all’esecuzione della pena residua di mesi quattro e giorni quattro di reclusione, infittagli con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro irrevocabile il 29 maggio 2009, dichiarava, incidentalmente, non concedibile la misura alternativa della detenzione domiciliare, sebbene non richiesta dal condannato, a ragione del rilievo che il titolo posto in esecuzione riguardava anche ipotesi di estorsioni consumate aggravate, perchè commesse da più persone riunite, delitto ostativo alla fruizione della predetta misura, L. n. 354 del 1975, ex art. 4 bis.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il V., per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla declaratoria di non concedibilità della detenzione domiciliare, evidenziando, al riguardo, che la pena infettagli per il reato ostativo – l’estorsione consumata – pari ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, per effetto della carcerazione preventiva, dell’applicazione dell’indulto e della liberazione anticipata, risultava interamente espiata, tant’è che il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, con provvedimento del 15 luglio 2009, aveva disposto la sospensione provvisoria dell’ordine di esecuzione, sicchè con riferimento alla pena residua ancora da espiare, relativa al delitto di tentata estorsione, la misura sostitutiva, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice del merito, deve ritenersi pienamente concedibile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse:

in pendenza del giudizio di cassazione, risulta infatti che II 4 febbraio 2011 il ricorrente è stato scarcerato, come da certificazione del Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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