T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-12-2011, n. 1737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso in fatto:

– che il ricorrente è titolare di una licenza di porto d’armi ad uso sportivo rilasciata nel 2002 e rinnovata nel 2007;

– che la stessa è stata sospesa, con l’atto impugnato, sino "alla definizione dei procedimenti penali", precisando che, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento non erano stati presentati documenti e/o memorie difensive;

– che con raccomandata del 17 giugno 2011 il ricorrente ha inviato una propria memoria difensiva, che non è stata valutata dall’Amministrazione, la quale ha invece attestato, nel proprio provvedimento che reca la data dell’11 agosto 2011, che "a tutt’oggi Di M.S. non ha prodotto documenti e/o memorie difensive";

Considerato che, nel ricorso in esame, parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di partecipazione al procedimento ed in particolare dell’obbligo di dare risposta alle osservazioni ricadente sull’Amministrazione, nonché la violazione dell’art. 10 del TULPS, in quanto il ricorrente non avrebbe mai abusato della licenza o meglio delle armi e, quindi, mancherebbero i presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento censurato. La sola circostanza dell’esistenza di un procedimento penale in corso per reati contro il patrimonio e di notizie di reato relative sempre a reati della medesima natura non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare un’idonea motivazione del provvedimento, non essendo sufficiente a comprovare il pericolo di abuso delle armi;

Accertato che, come risulta dimostrato dalla documentazione in atti, l’odierno ricorrente ha effettivamente trasmesso le proprie osservazioni, in riscontro alla comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento preordinato alla sospensione della licenza di porto d’armi, in data 18 giugno 2011 e le stesse sono state ricevute dalla Questura di Brescia il 22 giugno 2011 e, quindi, nel termine di quindici giorni assegnato;

Ritenuto che, conseguentemente, l’Amministrazione abbia illegittimamente omesso l’esame delle stesse, affermando nel provvedimento impugnato che nessuna osservazione risultava essere stata presentata. Ciò integra una violazione del principio di partecipazione al procedimento e determina, conseguentemente, anche una carenza di motivazione che inficia la legittimità del provvedimento;

Atteso, altresì, che i reati contestati all’odierno ricorrente rientrano nella categoria dei reati contro il patrimonio ed hanno attinenza con la propria attività lavorativa di tributarista e consulente finanziario;

Considerato che, data la loro natura, tali reati non sono direttamente sintomatici della possibilità di un abuso delle armi, con la conseguenza che, ferma restando l’ampia discrezionalità delle valutazioni rimesse all’Autorità di Pubblica sicurezza, il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato appare eccessivamente scarno;

Ravvisata, pertanto, la dedotta carenza di motivazione del decreto censurato;

Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa, atteso il profilo formale che ha condotto all’accoglimento del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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