T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 3195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che parte ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe specificati, relativi alla procedura di gara indetta dall’Amministrazione resistente per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

che l’Amministrazione, a seguito della proposizione del ricorso, con determinazione dell’8.8.2011, ha annullato in autotutela gli atti della citata procedura di gara;

Ritenuto:

che il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

che le spese debbono, peraltro, essere poste a carico della resistente Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo in difetto di accordo tra le parti e in applicazione del principio di soccombenza virtuale;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, IVA, CPA e al rimborso del contributo unificato;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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