Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41151 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.2.2011 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da S.M., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. affermando che l’istanza in esame era relativa a condanne per le quali era già stata proposta, in data 24.11.2010, una precedente richiesta di applicazione della continuazione, rigetta con ordinanza in data 2.11.2010 alla quale faceva rinvio.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, lo S. il quale lamenta l’erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione, assolutamente generica, atteso che la richiesta depositata il 24.11.2010 è quella che ha dato origine al procedimento in esame e non quella oggetto della richiamata ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 2.11.2010. Afferma di contro il ricorrente che la precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si riferiva a sentenze di condanna affatto diverse ed è stata decisa con ordinanza avverso la quale pende ricorso per cassazione. A ragione, indica specificamente le condanne oggetto dell’istanza oggetto dell’ordinanza impugnata ed allega una memoria nella quale sono richiamate le sentenze di condanna cui si riferiva la predente richiesta ex art. 671 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.

Deve, in specie, rilevarsi che, indipendentemente dall’evidente errore materiale nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione – laddove ha indicato nella ordinanza resa al verbale di udienza una data della precedente istanza incompatibile con la data della decisione della stessa – l’ordinanza impugnata risulta del tutto priva di qualsivoglia elemento idoneo ad individuare le cause ed i presupposti della decisione di "rigetto", ancorchè la si voglia considerare sostanzialmente una pronuncia di "inammissibilità", al sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, per mera riproposizione di richiesta già rigettata, sia pure resa all’esito dell’udienza camerale.

Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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