T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 3194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera n. 295 del 19.10.2010, la resistente Azienda Ospedaliera ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi con relativa fornitura dei contenitori, suddiviso in 2 lotti, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, cui hanno partecipato 3 concorrenti.

Al termine delle valutazioni tecniche, conclusesi nella seduta del 14.1.2011, M. ha riportato un punteggio di 37/40 contro i 30,5/40 della ricorrente.

Nella seduta del 26.1.2011 sono state aperte le buste contenenti l’offerta economica e M. ha ottenuto punti 58,42/60 in virtù di un’offerta pari ad Euro 601.997,90, mentre T.A. 60/60 in ragione di un’offerta pari a Euro 586.155,85.

La Stazione appaltante ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla M. e rilevato, in sede di verifiche successive, che l’offerta da quest’ultima presentata "risultava superiore al costo indicativo previsto in fase di indizione… ha chiesto alla società di praticare uno sconto aggiuntivo sui prezzi offerti che consentisse una significativa riduzione di tale differenza".

Preso atto della disponibilità dell’Impresa a ridurre il prezzo unitario al kg indicato in offerta da Euro 1,33 a 1,30, comportante una riduzione di spesa annua pari a Euro 13.578,90, con delibera 17 del 30.3.2011, in questa sede impugnata, l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara.

La ricorrente ha impugnato detto esito della gara, deducendo numerosi profili di illegittimità.

L’Amministrazione e la controinteressata si sono costituite in giudizio, allegando l’infondatezza delle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 25.5.2011 è stata respinta l’istanza di sospensione con ordinanza n. 885/2011 che il Consiglio di Stato ha riformato con propria ordinanza n. 2941/2011 dell’8.7.2011, ritenendo sussistenti elementi di fondatezza in ordine alle censure riferite alle caratteristiche dei contenitori offerti da M..

All’esito della pubblica udienza del 30.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto l’indisponibilità, da parte dell’aggiudicataria, di impianti di smaltimento rispondenti alle caratteristiche di gara.

La censura è fondata.

Ai sensi del disciplinare, le concorrenti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione "attestante che la ditta… usufruisce di almeno due impianti (di cui uno nell’ambito territoriale della Regione Lombardia ed uno in Regione limitrofa) autorizzati… per lo smaltimento di tutte le tipologie dei rifiuti oggetto di gara…" unitamente alla "dichiarazione del titolare dei predetti impianti… di accettazione dei rifiuti prodotti dall’Azienda Ospedaliera Appaltante per tutta la durata dell’appalto".

Ai sensi del punto 1 del capitolato di gara, oggetto dell’appalto, con riferimento al lotto 1, era il servizio di smaltimento e trasporto dei rifiuti pericolosi "a Rischio Infettivo codice C.E.R. 18.01.03" che, a norma del punto 10.3, sarebbero dovuti essere smaltiti, come consentito dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 253/2003, a mezzo contenitori riciclabili ("per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo").

Ciò comportava che gli impianti oggetto di dichiarazione da rendere ai fini dell’ammissione alla gara, dovessero essere abilitati al trattamento di rifiuti confezionati in contenitori riciclabili.

L’aggiudicataria, per lo smaltimento dei rifiuti contrassegnati dal codice C.E.R. 18.01.03 ha indicato l’impianto di P.E. S.r.l., che non è peraltro in grado di accettare rifiuti confezionati in contenitori riciclabili.

Con dichiarazione resa il 21.4.2011 la Società, infatti, aveva precisato "che per il momento non siamo in possesso di impianto di lavaggio e sanificazione contenitori. Inoltre, la normativa prevede per i contenitori di rifiuti sanitari a rischio infettivo (cer 180103) la sola apertura automatica e non manuale, pertanto non possiamo procedere allo svuotamento ed alla restituzione dei contenitori vuoti".

La circostanza trova conferma anche nel progetto della M., ove si chiarisce che gli impianti convenzionati "non dispongono di sistema per il trattamento di sanificazione e disinfezione dei contenitori riutilizzabili. Pertanto, nel caso di chiusura dell’impianto di proprietà, qualora i rifiuti dovessero essere conferiti agli impianti di riserva, la Proponente garantirà sempre e comunque la fornitura di contenitori rigidi in polietilene ad alta densità e manterrà la fatturazione al peso netto (al netto della tara dei contenitori, in questo caso avviati anch’essi a termodistruzione)".

In altri termini, l’aggiudicataria non disponeva di un impianto idoneo allo smaltimento di rifiuti confezionati in contenitori riciclabili come richiesto dal capitolato di gara e pertanto non può ritenersi assolto l’adempimento di cui al punto 2.7 del disciplinare di gara a norma del quale doveva dichiararsi la disponibilità di almeno due impianti idonei "allo smaltimento e/o recupero di tutte le tipologie oggetto di gara" che il disciplinare stesso prevedeva a pena di esclusione.

Ne deriva che l’Impresa M. doveva essere esclusa dalla procedura di gara.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure.

Sussistono, tuttavia, in virtù della peculiarità delle questioni oggetto del giudizio, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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