T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 3191

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che la ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura indetta da E.servizi S.p.A. per l’affidamento del servizio di centro stampa – area centro nord;

che il servizio appaltato consiste in operazioni di riproduzione grafica e stampa (operazioni di fotocopiatura, creazione di carta intestata e biglietti da visita, realizzazione di progetti grafici e altre stampe);

che le resistenti e la controinteressata si sono costituite in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e richiedendo nel merito la reiezione del ricorso;

Considerato:

che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento sussiste nel caso in cui l’Ente procedente rientri nel novero dei soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale;

che la Stazione appaltante è soggetto qualificabile quale impresa pubblica operante nei cosiddetti settori speciali del gas, energia termica ed elettrica, esercitante attività di prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi;

che le prestazioni appaltate con la gara oggetto del presente giudizio sono, tuttavia, palesemente estranee ai settori di attività in relazione alle quali la Stazione appaltante è tenuta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica;

che la gara non può neppure qualificarsi quale strumento volto ad affidare compiti strumentali ai nominati settori in cui essa è operativa, stante l’obiettiva estraneità delle attività proprie di un centro stampa all’attività di ricerca, estrazione e commercializzazione di petrolio e gas;

che in conclusione, difettando ogni finalizzazione dell’appalto al cosiddetto core business delle resistenti, la giurisdizione in materia è del giudice ordinario (cfr. Adunanza Plenaria n. 16/2011);

che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;

che le spese devono essere poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A., in favore di ogni parte costituita. Assegna alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero da quella della sua notificazione, ove anteriore, a cura delle resistenti o della controinteressata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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