T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 3190

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando pubblicato il 17.11.2010, l’Amministrazione ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata cui sono state successivamente ammesse 3 concorrenti, fra le quali, l’odierna ricorrente.

All’esito delle operazioni valutative, e della determinazione dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierna controinteressata, la ricorrente, classificatasi al terzo posto, ha impugnato gli atti di gara, deducendo il mancato possesso, da parte delle imprese classificatesi prima della stessa, dei prescritti requisiti (autorizzazione prefettizia e dei requisiti di qualità), nonché l’anomalia dell’offerta prima classificata per il mancato rispetto dei costi orari minimi della manodopera.

L’Amministrazione e la provvisoria aggiudicataria, A.L. S. S.r.l. si sono costituite in giudizio, replicando alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 20.4.2011, con ordinanza n. 668/2011 è stata respinta l’istanza di sospensione.

Con memoria depositata il 18.11.2011, l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in virtù della mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con delibera n. 2/DG/490 del 16.5.2011.

All’esito della pubblica udienza del 30 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità mancando la prova della piena conoscenza, da parte della ricorrente, dell’intervenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha dedotto il difetto, in capo alle concorrenti classificatesi ai primi due posti, "dell’autorizzazione prefettizia rilasciata dalla Prefettura di Pavia, ad effettuare il servizio in parola sia sul territorio del Comune di Pavia, sia sul territorio del Comune di Belgioioso" prevista all’art. 2, lett. M, del disciplinare a pena di esclusione.

A.L. S. e T., infatti, sono provviste di autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal Prefetto di Milano e di Novara ed operano nell’ambito della Provincia di Pavia in virtù di una cosiddetta "estensione" rilasciata dalle medesime autorità.

In difetto di un titolo rilasciato dal Prefetto di Pavia, entrambe sarebbero dovute essere escluse dalla procedura.

La censura è infondata.

Ai fini del corretto espletamento del servizio ciò che rileva è che la concorrente sia autorizzata a prestarlo nel contesto territoriale di riferimento a nulla rilevando l’autorità che tale autorizzazione ha rilasciato.

Nel caso di specie il servizio doveva svolgersi nell’ambito della Provincia di Pavia ed entrambe le concorrenti sono autorizzate, in virtù di un provvedimento prefettizio ad operare nella Provincia di Pavia conforme alla disciplina vigente a nulla rilevando, ai fini in esame, la circostanza che l’Amministrazione, incorsa in un evidente refuso, abbia indicato nel Prefetto di Pavia l’autorità autorizzante.

Una diversa interpretazione, peraltro, si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 43 del Trattato istitutivo della Comunità Europea laddove riconosce la libertà di stabilimento.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l’errata interpretazione della disciplina contenuta nel D.M. 1.12.2010 in tema di requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza.

L’allegato A del citato decreto, al paragrafo A, punto 4.1.7, prevede che "l’istituto che opera in ambito territoriale esteso… dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione tra la centrale operativa e il personale impiegato nei servizi".

Il punto 4.1.8, prescrive che "per ogni area di operatività dell’istituto distante oltre 100 km in linea d’aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l’istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree".

Il punto 4.1.9 prevede che "in ogni area di operatività l’istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati".

L’allegato C, paragrafo 3, punto 4, prevede ulteriormente che "nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:… della raggiungibilità operativa delle guardie giurate ed a tal fine si richiede… una sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale (operativa) distante oltre 100 km in linea d’aria…"

Le sedi delle prime due classificate, ubicate in Cormano (MI) e Vinzaglio (NO) disterebbero oltre 100 km dai confini della Provincia di Pavia connotando di illegittimità per contrasto con la disciplina di cui al richiamato D.M. le "estensioni" rilasciate dai Prefetti di Milano e Novara.

L’indisponibilità di tali sedi, trattandosi di presidio posto a sicurezza dei lavoratori impiegati in servizio, determinerebbe ulteriormente la violazione della L. n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro.

Con il medesimo capo di impugnazione si deduce che la stazione appaltante, richiedendo alle concorrenti l’ubicazione delle rispettive centrali operative, non si sarebbe curata di far precisare i limiti della concessione radio – chilometrica rilasciata dalla competente Autorità ministeriale che, si afferma, non potrebbe superare i 60 km in linea d’aria, distanza insufficiente a coprire l’intera area servita dai servizi appaltati.

Le suesposte censure sono, peraltro, egualmente infondate in quanto la fonte normativa richiamata, all’art. 8, prescrive che "gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.

Il suddetto termine, ad oggi, non è ancora scaduto, privando conseguentemente di pregio la censura in esame.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto l’inosservanza delle tabelle ministeriali relative ai costi orari della manodopera derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria e specificate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con D.M.8.7.2009 in importi superiori agli Euro 17.99 "per cui è stata fatta l’aggiudicazione.

La censura, in disparte ogni considerazione sulla circostanza che non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva non è stata ancora esperita la verifica di congruità, è inammissibile per carenza di interesse in quanto nessuna utilità potrebbe derivare alla ricorrente dal suo accoglimento, atteso che, anche in caso di esclusione della prima classificata, la gara dovrebbe essere aggiudicata alla concorrente seconda classificata la cui offerta non è stata contestata sotto il presente profilo.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione sarebbe incorsa in un’evidente disparità di trattamento integrando una manifesta ingiustizia la lettura estensiva della disposizione di cui alla lett.M), consentendo la partecipazione ai concorrenti operanti in virtù di una "estensione" dell’autorizzazione.

La ricorrente sostiene che sarebbe stata tratta in inganno in quanto se fosse stata preavvertita dell’intenzione dell’Amministrazione di interpretare estensivamente la clausola in questione, ed avesse quindi avuto cognizione della circostanza che non era la sola impresa in possesso del prescritto requisito, avrebbe potuto formulare "un’offerta più bassa e magari avrebbe potuto aggiudicarsi ugualmente la gara".

La censura è inammissibile, stante la sua estrema genericità, che non consente di individuare con chiarezza la condotta dell’Amministrazione che si pretende essere illegittima né alcun profilo di pregiudizio ad essa conseguente.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 4.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad IVA e CPA, in favore di ciascuna parte costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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