Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41146

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 26.1.2011, il Gip del tribunale di Genova non convalidava l’arresto eseguito in data 20.1.2011 di L.P. S. in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, per avere violato la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno alla quale era sottoposto per la durata di anni tre, avendo utilizzato per l’acquisto di due stecche di sigarette del valore di Euro 78 un assegno dell’importo di Euro 300 risultato provento di furto.

In specie, il giudice, non riteneva configurabile la fattispecie delittuosa contestata di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, bensì quella di cui al comma 1 della citata norma (richiama una decisione di questa Corte del 1998), atteso che la violazione in oggetto non aveva riguardo all’obbligo di soggiorno.

Conseguentemente, non convalidava l’arresto e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Genova deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione atteso che, secondo la costante interpretazione della Corte di legittimità, si configura la fattispecie in contestazione, per la quale è previsto l’arresto anche fuori della flagranza, tutte le volte in cui venga violata una prescrizione da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, indipendentemente dalla circostanza che la violazione attenga al predetto obbligo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, nel testo introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 sanzionava al comma 1 "il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale", mentre, al comma 2, prevedeva la sanzione della reclusione se l’inosservanza riguardava la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (cfr. per interpretazione della normativa all’epoca vigente, Sez. 1, n. 5269, 12/03/1998, Caruso). La L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 1, configurava, inoltre, come contravvenzione la violazione, da parte della persona sottoposta all’obbligo del soggiorno, delle relative prescrizioni. La L. n. 155 del 2005, art. 14, comma 1, ha modificato soltanto, della L. n. 1423 del 1956, art. 9, il comma 2, ricomprendendo nella fattispecie delittuosa l’inosservanza degli "obblighi" e delle "prescrizioni" inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno. Parallelamente la cit. L. n. 155 del 2005, art. 14, comma 2, ha abrogato il comma 1, art. 12.

L’introduzione, nell’art. 9, comma 2, del riferimento espresso tanto agli "obblighi" quanto alle "prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno" e la contemporanea abrogazione dell’art. 12, comma 1, rende manifesta la ratio della nuova disposizione, rinvenibile nella volontà del legislatore di ricomprendere nell’unica figura delittuosa disciplinata dall’art. 9, comma 2, la violazione, oltre che degli obblighi, anche delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno e di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso ogni infrazione commessa da un soggetto nei confronti del quale, in ragione della sua concreta pericolosità, sia stata ravvisata l’esigenza di una misura di prevenzione più stringente rispetto alla mera sorveglianza speciale.

Ne consegue che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 155 del 2005, la violazione di un qualunque obbligo inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra l’ipotesi delittuosa prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, secondo comma, e successive modifiche e non già, come previsto in precedenza, quella contravvenzionale di cui al medesimo art. 9, primo comma (Sez. 1, n. 1485, 21/12/2005,Manno, rv. 233436; Sez. 1, n. 2217, 23/12/2006,rv. 235899; Sez. 1, n. 47766, 06/11/2008, rv.

242748; Sez. 1, n. 8412, 27/01/2009, rv. 242975).

Pertanto, nel caso di specie era certamente consentito l’arresto consentito, ai sensi dell’art. 9, comma 3 anche fuori dei casi di flagranza.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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