T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 3189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 19.11.2009 la ricorrente ha presentato alla resistente Amministrazione istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (bando II semestre 2009), specificando unicamente i redditi del proprio nucleo familiare.

Con istanza datata 8.3.2010, la ricorrente ha richiesto un’assegnazione in deroga ex art. 14 del R.R. n. 1/2004, rappresentando di dover rilasciare forzatamente l’alloggio a causa dello sfratto ed allegando il contratto di locazione intestato anche all’ex convivente Barzallo Peralta Manuel (successivamente allontanatosi) ed il provvedimento di sfratto datato 25.1.2010.

L’istanza di assegnazione è stata respinta con provvedimento del 2.7.2010, non impugnato, sul presupposto che, ai fini della situazione di morosità che aveva determinato lo sfratto, l’intervenuto allontanamento del convivente con conseguente venir meno dell’apporto economico di quest’ultimo doveva considerarsi irrilevante sotto il profilo causale.

In particolare, la descritta circostanza non veniva considerata dall’Amministrazione idonea a giustificare la situazione di morosità in quanto il signor Manuel Peralta "non è mai stato residente nell’alloggio oggetto di sfratto".

In data 1.7.2010, la ricorrente ha integrato l’originaria istanza di assegnazione in via ordinaria, allegando l’intervenuto provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile in atto occupato.

Con provvedimento del 16.12.2010, in questa sede impugnato, il Comune di Milano, all’esito dei controlli prescritti dall’art. 5, comma 13, del R.R. n. 1/2004, ha rilevato che "inserendo i redditi del Sig.Barzallo Peralta Manuel Franklin, pari a Euro 16.172,00 e relativi all’anno fiscale 2009, non facente parte del nucleo familiare della richiedente, cointestatario dello sfratto per morosità e del contratto di locazione… la morosità è ingiustificata" ed ha provveduto alla rettifica del punteggio ISBARC attribuito da punti 6.642,061 a 2.080,337 ed al riposizionamento della ricorrente in graduatoria.

La ricorrente ha impugnato la vista rettifica con un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione degli art. 8, 9 e 13 del R.R. n. 1/2004, difetto di motivazione e di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, replicando alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 23.3.2011, con ordinanza n. 541, è stata accolta l’istanza di sospensione.

Preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione la ricorrente, con atto depositato il 10.5.2011, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla citata ordinanza.

Il Comune di Milano, con provvedimento del 16.6.2011, ha concesso alla ricorrente una temporanea assegnazione in attesa dell’esito del presente giudizio.

Con ordinanza n. 1825 del 6.7.2011 è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza e all’esito della pubblica udienza del 30.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente contesta la legittimità dell’operato della resistente Amministrazione che, ai fini della rideterminazione del punteggio ISBARC utile al posizionamento nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di e.r.p., non ha ritenuto giustificata la morosità, a causa della quale aveva patito lo sfratto, valutando la sua situazione economica con riferimento anche ai redditi dell’ex convivente contestatario dello sfratto per morosità e del contratto di locazione.

La posizione dell’Amministrazione, si deduce ulteriormente, si porrebbe in aperta contraddizione con le valutazioni espresse dallo stesso Comune di Milano quando, respingendo l’istanza di assegnazione in deroga, ha ritenuto irrilevante, ai fini della sopravvenuta impossibilità a far fronte al canone di locazione, la circostanza dell’intervenuto abbandono da parte del convivente con conseguente venire meno del suo reddito.

La censura è fondata.

Come già evidenziato, infatti, l’Amministrazione, valutando in diverse occasioni la posizione economicopersonale della ricorrente, ha:

– in un primo tempo, respinto l’istanza di assegnazione in deroga, affermando l’autonomia della posizione economica della ricorrente da quella del convivente tanto da non conferire significato alcuno alla circostanza dell’intervenuto abbandono dell’alloggio da parte dello stesso;

– in un secondo tempo, ha rivalutato la stessa posizione considerando, ai fini della giustificabilità o meno della morosità, anche il reddito del signor Barzallo Peralta.

In altri termini, il venir meno del contributo economico dell’ex convivente, in quanto mai residente nell’alloggio, non avrebbe, da una parte, alcuna efficienza causale in relazione alle sopravenute difficoltà economiche della ricorrente che hanno impedito alla medesima di onorare il canone di affitto determinando la situazione di morosità.

Nello stesso tempo, il reddito del convivente, dall’altra, dovrebbe essere "inserito", e quindi considerato, ai fini della definizione del parametro reddituale complessivo cui commisurare il giudizio di giustificabilità o meno dello stato di morosità.

La contraddittorietà dei due assunti è dunque evidente.

Se la ricorrente non ha mai potuto fare affidamento sul reddito del convivente, tanto che il suo abbandono non ha inciso sulla propria posizione economica, non si capisce perché tale reddito dovrebbe essere "inserito" quando si valuta la giustificabilità o meno del suo stato di morosità.

Se, viceversa, deve essere considerato anche tale reddito, non si comprende perché, il suo venir meno non possa essere considerato causa di un mutamento della complessiva posizione economica della ricorrente tale da determinare un’obiettiva difficoltà nel pagare il canone di affitto.

Fondato è conseguentemente il dedotto difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione dimostra di non aver in alcun modo considerato la circostanza che il convivente, già contestatario dell’alloggio precedentemente occupato, ha interrotto la convivenza con la ricorrente (divenendo irreperibile dal 29.10.2009) in epoca precedente alla domanda da quest’ultima presentata per l’assegnazione dell’alloggio popolare; proprio tale circostanza, che l’Amministrazione ha dimostrato di non considerare, ha inciso sulla forza economica della ricorrente che si è trovata costretta a richiedere un alloggio di e.r.p. stante la sopravenuta impossibilità di corrispondere un canone di mercato.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate, essendo stato accordato all’istante il gratuito patrocinio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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